Ordinanza n. 3403/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione n. A01086 del 17 dicembre 2024 del Consiglio Regionale del Lazio, con la quale è stata parzialmente rettificata la graduatoria di merito di cui all’allegato A della determinazione dell’8 agosto 2024 n. A00669 “Procedura riservata al personale del ruolo in servizio presso il Consiglio per la copertura di n.3 unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato con profilo amministrativo”, con conseguente collocazione in graduatoria del candidato Andrea Di Ianni al quinto posto e del candidato Maurizio Bonuglia all’ottavo posto e declaratoria di nullità del contratto stipulato dal ricorrente in qualità di dirigente in data 4 settembre 2024, con reinquadramento dello stesso nell’area dei funzionari dell’elevata qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale del Consiglio Regionale; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto e ove occorrer possa, dei verbali n. 8 del 25 novembre 2024, n. 9 del 10 dicembre 2024 e n. 10 del 12 dicembre 2024 della Commissione esaminatrice;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rettifica della graduatoria di una procedura riservata per la copertura di tre posti dirigenziali e conseguente contestazione del contratto dirigenziale e del reinquadramento del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Consiglio regionale del Lazio che ha parzialmente rettificato la graduatoria di merito della procedura riservata al personale in servizio presso il Consiglio regionale per la copertura di tre posti dirigenziali a tempo indeterminato con profilo amministrativo. La rettifica ha collocato un candidato al quinto posto e un altro all'ottavo posto, con conseguenti contestazioni relative alla posizione del ricorrente, al contratto da dirigente stipulato il 4 settembre 2024 e al suo reinquadramento nell'area dei funzionari dell'elevata qualificazione. Sono stati inoltre impugnati gli atti della commissione esaminatrice e ogni atto presupposto, connesso o conseguente. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia né deciso i motivi di ricorso. Richiamata la precedente ordinanza istruttoria n. 11196/2025, il Collegio ha rilevato che nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 aveva ritenuto necessario sollecitare l'organo di verificazione al deposito della relazione richiesta. Poiché, nelle more della redazione dell'ordinanza di sollecito, la relazione è stata depositata, il Tribunale ha ritenuto necessario garantire il contraddittorio tra le parti e ha fissato per il prosieguo della trattazione l'udienza pubblica del 27 maggio 2026. Nessuna statuizione di merito, cautelare o sulle spese risulta adottata.
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