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Ordinanza

Ordinanza n. 382/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della nota -OMISSIS- a firma del Responsabile della IV Ripartizione, prot. -OMISSIS-con la quale sono richiesti adempimenti, implicitamente ritenendo non concluse e pendenti le istanze di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 prot. n. -OMISSIS-, della L. 724/94 prot. -OMISSIS-e della richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 13 L. 47/85 prot. -OMISSIS-, nonché, cautelativamente, per quanto di ragione, della nota del responsabile della IV Ripartizione del -OMISSIS-, citata nel provvedimento impugnato, mai conosciuta dai ricorrenti e della comunicazione del Comune di Varallo prot. -OMISSIS- di riscontro alla comunicazione del legale in data-OMISSIS-. e per l’accertamento, per effetto del silenzio assenso, dell’intervenuto condono edilizio in relazione alle istanze presentate: i) ai sensi della L. 47/85, prot. n. -OMISSIS-; ii) ai sensi della L. 724/94, prot. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: nota comunale con cui sono stati richiesti adempimenti, ritenendo implicitamente ancora pendenti le istanze di condono edilizio e di sanatoria, nonché gli ulteriori atti richiamati nel ricorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota comunale che, secondo la loro prospettazione, considerava non concluse e ancora pendenti tre pratiche edilizie relative al medesimo immobile: due istanze di condono, presentate ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994, e una richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 13 l. 47/1985. Hanno inoltre chiesto l’accertamento dell’intervenuto perfezionamento del condono edilizio per effetto del silenzio-assenso relativamente alle due istanze di condono. Il TAR ha rilevato che la documentazione depositata dal Comune non consentiva di ricostruire compiutamente l’iter istruttorio delle pratiche e ha pertanto disposto l’acquisizione di ulteriore documentazione e di una relazione sui fatti, senza definire allo stato la fondatezza delle domande di annullamento e di accertamento.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai fini della decisione. Ha ordinato ai ricorrenti e al Comune di produrre ogni documento utile alla ricostruzione dell’iter delle tre pratiche edilizie. In particolare, ha onerato il Comune di depositare copia integrale e cronologicamente ordinata dei fascicoli procedimentali, comprensiva delle istanze originarie e degli allegati, delle eventuali richieste documentali successive e delle relative prove di recapito, della documentazione integrativa e di ogni ulteriore atto, relazione o provvedimento. Il Comune dovrà inoltre depositare una relazione documentata sui fatti di causa, riferita a ciascuna pratica, indicandone l’iter ricostruttivo e l’esito dell’istruttoria, anche nel caso in cui non sia stato adottato o comunicato un provvedimento finale. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; la prosecuzione della trattazione è stata fissata all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda principale.

Norme richiamate

  • l. 47/1985

    Richiamata quale fonte delle istanze di condono edilizio e della richiesta di sanatoria oggetto della controversia; l’ordinanza non decide l’applicazione sostanziale delle relative disposizioni.

  • l. 724/1994

    Richiamata quale fonte di una delle istanze di condono edilizio; l’ordinanza non decide l’applicazione sostanziale delle relative disposizioni.

  • art. 13 l. 47/1985

    Richiamato quale fondamento della richiesta di sanatoria edilizia; l’ordinanza non definisce la relativa domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti private mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la documentazione amministrativa depositata in giudizio non consente di ricostruire compiutamente l’iter di pratiche edilizie rilevanti per la decisione, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori, ordinando all’amministrazione il deposito integrale, ordinato cronologicamente e completo degli allegati, delle richieste documentali, delle prove di recapito, delle integrazioni e degli atti istruttori e finali.
  • L’amministrazione può essere onerata di depositare una relazione documentata sui fatti di causa riferita a ciascun procedimento, comprendente anche l’esito dell’istruttoria quando questa non si sia conclusa con un provvedimento comunicato all’esterno.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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