Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36305/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non illogica e non sindacabile in sede di legittimità la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha censurato in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge che la questione era già stata dedotta in appello ed era stata respinta dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la condizione personale dell'imputato, qualificata come parziale incapacità, fosse già stata considerata e valorizzata attraverso la concessione dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. La Corte d'appello aveva inoltre richiamato i precedenti dell'imputato e la condotta concreta tenuta al momento del rintraccio dopo l'evasione, quando si trovava ubriaco, elementi ritenuti incompatibili con ulteriori valutazioni positive. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo e diretto a ottenere una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 89 c.p.

    la parziale incapacità della persona è stata già valorizzata come attenuante specifica, escludendo di per sé la necessità di ulteriori attenuanti generiche

Massime di principio

  • La richiesta di attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale abbia fornito una motivazione non illogica, fondata su dati processuali adeguatamente apprezzati.
  • Non è censurabile in legittimità la valutazione di merito che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, consideri già valorizzata la condizione personale dell'imputato mediante altra attenuante specifica.
  • La mera riproposizione in cassazione di una questione già confutata in appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche possono essere valorizzati elementi negativi quali i precedenti penali e la concreta modalità della condotta tenuta dall'imputato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.