Cassazione Penale, Ordinanza n. 36305/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non illogica e non sindacabile in sede di legittimità la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha censurato in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dalla motivazione emerge che la questione era già stata dedotta in appello ed era stata respinta dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la condizione personale dell'imputato, qualificata come parziale incapacità, fosse già stata considerata e valorizzata attraverso la concessione dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. La Corte d'appello aveva inoltre richiamato i precedenti dell'imputato e la condotta concreta tenuta al momento del rintraccio dopo l'evasione, quando si trovava ubriaco, elementi ritenuti incompatibili con ulteriori valutazioni positive. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo e diretto a ottenere una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
la parziale incapacità della persona è stata già valorizzata come attenuante specifica, escludendo di per sé la necessità di ulteriori attenuanti generiche
Massime di principio
- La richiesta di attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale abbia fornito una motivazione non illogica, fondata su dati processuali adeguatamente apprezzati.
- Non è censurabile in legittimità la valutazione di merito che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, consideri già valorizzata la condizione personale dell'imputato mediante altra attenuante specifica.
- La mera riproposizione in cassazione di una questione già confutata in appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche possono essere valorizzati elementi negativi quali i precedenti penali e la concreta modalità della condotta tenuta dall'imputato.
Come è indicizzato
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