Cassazione Penale, Sentenza n. 13095/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, riproponendo una domanda già precedentemente respinta dal Tribunale di sorveglianza che aveva invece disposto la semilibertà. Il ricorrente allegava quale presunto novum la riattivazione della partita IVA, sostenendo che ciò avrebbe consentito lo svolgimento di un'attività lavorativa utile per l'affidamento.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ha ritenuto che il presunto novum (la riattivazione della partita IVA) sia meramente formale e non introduca un elemento di novità reale e apprezzabile rispetto alla precedente decisione che aveva ritenuto adeguata la semilibertà. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La norma è interpretata nel senso che, quando l'istanza ripropone una richiesta già rigettata, il cosiddetto novum non può essere meramente formale ma deve consistere in elementi di fatto che introducano una novità reale e apprezzabile in relazione alla misura richiesta.
Applicata per la comminazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, salvo elementi ostativi all'attribuzione della colpa.
Massime di principio
- Per riproporre con successo una domanda già respinta è necessario un novum sostanziale e di fatto; cambiamenti meramente formali (es. riattivazione di una partita IVA) non sono sufficienti.
- Il giudice valuta l'adeguatezza della misura alternativa (affidamento in prova vs semilibertà) in base alla effettiva capacità del proposto programma di garantire la finalità rieducativa e l'esecuzione della misura; elementi concreti come lavoro stabile, condizioni di vita e prospettive di reinserimento hanno peso, documenti formali da soli no.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
- In casi analoghi è opportuno produrre prove concrete e verificabili del cambiamento (contratti di lavoro effettivi, garanzie operative per lo svolgimento dell'attività, piani di trattamento socialmente idonei) affinché il novum sia ritenuto rilevante.
Testo integrale
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