Cassazione Penale, Sentenza n. 42350/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello del 29/01/2024 che aveva confermato per la maggior parte le condanne per bancarotta (fra le quali bancarotta fraudolenta impropria relative ai fallimenti di A.D.N. IMMOBILI s.r.l. e FILARMA s.r.l.) e rideterminato la pena. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione e erronea valutazione probatoria rispetto alle ricostruzioni contabili del curatore fallimentare; mancata considerazione della deliberazione assembleare del 29/02/2008 e della documentazione antecedente all'acquisizione delle quote; mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) per le condotte contestate; errore nella qualificazione di prelievi e restituzioni come distrazione; omessa considerazione della prescrizione di alcuni reati; violazione di legge nella rilevazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l.f. e nel bilanciamento delle circostanze attenuanti/agggravanti; vizio nella determinazione della pena e nella valutazione dell'entità delle somme distratte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso, nel complesso, in parte fondato e in parte inammissibile. Ha confermato la correttezza delle valutazioni di merito relative a molte delle contestazioni di bancarotta per distrazione (in particolare le restituzioni ai soci e i prelievi per acquisto terreno mai concretizzato), ritenendo inammissibili le doglianze che sollecitavano una rivalutazione fattuale delle prove (sindacato di merito) e richiamando l'onere del amministratore di chiarire la destinazione dei beni/denaro societario. Tuttavia, ha accolto il ricorso limitatamente alla qualificazione e alle conclusioni relative al reato di bancarotta impropria da reato societario (art. 223, comma 2, n.1 l.f.) in relazione al fallimento di A.D.N. IMMOBILI s.r.l., ritenendo che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per il reato societario, né sul nesso causale tra le false comunicazioni sociali (presunta esposizione in bilancio di credito inesigibile) e l'aggravamento del dissesto. Di conseguenza la sentenza è annullata limitatamente a tale capo e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto e per eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso è invece inammissibile o infondato nel resto.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 1, legge fallimentare
art. 223, comma 2, n. 1 l.f.
La Corte ricorda che la bancarotta impropria da reato societario è reato complesso: il reato societario (es. false comunicazioni sociali) deve esser causa o concausa del dissesto e deve essere provato in tutte le sue componenti soggettive (dolo generico e dolo specifico). Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente sul piano del dolo e del nesso causale.
Il falso in bilancio (false comunicazioni sociali) richiede che l'esposizione di enunciati valutativi si discosti consapevolmente da criteri tecnici o normativi e sia idonea a indurre in errore i destinatari; per integrarsi come reato societario nella bancarotta impropria occorrono anche gli elementi soggettivi e l'incidenza sul dissesto.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
art. 219, comma 2, n. 1 l.f.
La Corte valuta l'aggravante per pluralità di fatti di bancarotta; osserva che questioni di prescrizione e di pluralità di fatti devono essere correttamente valutate e motivate nel bilanciamento delle circostanze.
Richiamata la funzione dell'obbligo di verità imposto al fallito/interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni: la mancata dimostrazione della destinazione giustifica l'inversione dell'onere probatorio e può portare ad accertare la distrazione.
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione della prova: le censure che chiedono una diversa lettura della prova sono, di regola, inammissibili.
- Per la bancarotta per distrazione è spesso sufficiente la mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione delle somme/beni prelevati; l'onere probatorio può ricadere sull'amministratore interpellato dal curatore.
- Il dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dell'insolvenza, basta la volontà di destinare il patrimonio sociale a fini estranei alla garanzia dei creditori.
- Per la bancarotta impropria derivante da reato societario (es. falso in bilancio) occorre che il reato societario sia causa o concausa del dissesto: è indispensabile motivare il nesso causale temporale e causale tra le false comunicazioni e l'aggravamento del dissesto.
- Il falso in bilancio (art. 2621 c.c.) richiede la prova di elementi valutativi esposti consapevolmente in modo divergente dai criteri tecnici/normativi e idonei a indurre in errore; la mera posizione di amministratore in società multiple non sostituisce la prova del dolo specifico.
- La presenza di prescrizione in relazione ad alcuni fatti può incidere sulla valutazione dell'aggravante per pluralità di reati e sul trattamento sanzionatorio, e richiede esplicita considerazione motivata del giudice.
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