Cassazione Penale, Sentenza n. 23264/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la "restituzione nel termine" ai sensi dell'art.175 c.p.p. per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (decreto di archiviazione del 21/12/2021) non preceduta dall'avviso previsto dall'art.408 c.p.p.; il GIP aveva rigettato la richiesta ritenendo che Marinelli fosse soltanto denunciante e non "persona offesa" e quindi non avesse diritto all'avviso
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rimedio previsto in caso di omesso avviso alla persona offesa è il reclamo ex art.410‑bis c.p.p. (comma 3) da proporre al Tribunale monocratico entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, rimedio che il ricorrente non ha utilizzato nonostante avesse contezza dell'archiviazione (7/11/2022). Non è stata possibile la conversione del mezzo impugnatorio perché l'impugnazione riguardava il diniego della restituzione in termini e non il decreto di archiviazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come titolo della rimessione in termini (restituzione nel termine) per proporre opposizione alla archiviazione; il provvedimento impugnato era il diniego di tale restituzione
Norma che impone l'obbligo di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione; il GIP ha ritenuto che il ricorrente non fosse persona offesa e quindi non titolare dell'avviso
art.410-bis cod. proc. pen. (comma 3)
Stabilisce il rimedio esclusivo (reclamo della persona offesa per omesso avviso) avverso il decreto di archiviazione quando è mancato l'avviso ex art.408; il reclamo va proposto al Tribunale monocratico entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento. La Corte ha ritenuto che, per tali ipotesi, il ricorrente dovesse utilizzare questo rimedio e che la mancata impugnazione con reclamo renda inammissibile il ricorso per cassazione
Richiamata come fonte delle modifiche che hanno introdotto/disciplinato l'art.410-bis e il relativo rimedio del reclamo della persona offesa
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la sintetizzazione dei motivi di ricorso per cassazione; citata in relazione alla forma del ricorso
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per liquidare oneri a carico del ricorrente
Massime di principio
- Se l'avviso ex art.408 c.p.p. alla persona offesa non è stato dato, il rimedio procedurale corretto è il reclamo previsto dall'art.410‑bis c.p.p. (comma 3) al Tribunale monocratico entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento; non usare quel rimedio può determinare l'inammissibilità di impugnazioni successive
- Occorre distinguere tra il decreto di archiviazione (impugnabile con il reclamo della persona offesa quando manca l'avviso) e il provvedimento di diniego della restituzione in termini: i mezzi impugnatori non sono automaticamente convertibili se riguardano oggetti diversi
- Per ottenere tutela efficace è essenziale agire tempestivamente e documentare la data di conoscenza del provvedimento (termine dei 15 giorni); la tempestività può essere determinante per l'ammissibilità del rimedio
- La qualificazione della parte come "persona offesa" o solo come denunciante è rilevante: il riconoscimento dello status di persona offesa attiva diritti procedurali (quali l'avviso) che, se omessi, consentono specifici rimedi
- La mancata scelta del rimedio processuale previsto dalla legge può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di somme alla Cassa delle ammende anche in assenza di dolo, se il ricorso è ritenuto inammissibile
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