Sentenza del 20/04/2016 n. 193 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso di accertamento, notificato il 16 dicembre 2011 per l’anno d’imposta 2006, contestava maggiori ricavi non dichiarati e rideterminava le imposte, applicando sanzioni. L’Ufficio aveva ricostruito i ricavi sulla base delle caratteristiche dell’attività, del monte ore lavorato, degli studi di settore, degli indici di coerenza e delle risposte al questionario. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che il metodo accertativo fosse privo dei presupposti e di adeguato riscontro probatorio; aveva inoltre eccepito l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio. La CTP di Potenza, con sentenza n. 444/02/14 del 2 aprile 2014, aveva accolto il ricorso. L’Agenzia ha appellato la decisione, contestandone la motivazione e sostenendo che non avesse considerato correttamente gli elementi utilizzati nell’accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha dichiarato ammissibile e accolto l’appello dell’Agenzia, riformando la sentenza della CTP. Ha ritenuto provate, anche per presunzioni, gravi incongruenze contabili: mancata congruità dei ricavi rispetto al riferimento, indici significativi non coerenti e dati relativi a giorni lavorativi, prestazioni, percentuali applicate, tempi morti e monte ore dell’apprendista. Le contestazioni della contribuente, inclusa la diversa determinazione dei giorni lavorativi, non erano supportate da elementi idonei a smentire i dati dell’Ufficio; una volta forniti elementi presuntivi astrattamente idonei, spettava alla contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
L'art. 39, co. 1, lett. d). D.P.R. n. 600/1973 consente, sulla base della disamina della contabilità operata dall'Ufficio, di ricostruire l'esistenza di redditi non dichiarati attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
L’Ufficio può ricostruire redditi non dichiarati tramite presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero sufficienti a integrare tali requisiti.
Art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
Come chiarito dall'art. 62 sexies del D.L. 331 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 427 del 1993, gli accertamenti di cui al predetto art. 39, primo comma, lettera d), possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del DL 331 del 1993.
L’accertamento può fondarsi su gravi scostamenti tra i dati dichiarati e quelli desumibili dalle concrete caratteristiche dell’attività o dagli studi di settore. La CTR precisa che l’Ufficio può utilizzare anche presunzioni diverse dagli studi di settore e procedere induttivamente persino quando i redditi dichiarati risultino congrui rispetto a questi ultimi, purché dimostri gravi incongruenze.
Art. 62-bis del D.L. n. 331/1993
La norma è richiamata quale riferimento per gli studi di settore, utilizzabili per desumere ricavi fondatamente attesi in relazione all’attività. La decisione ammette inoltre che l’accertamento possa essere sorretto da ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- L’accertamento presuntivo dei maggiori ricavi è ammissibile quando l’Ufficio individua incongruenze gravi e documenta gli elementi concreti da cui le ricava; non è indispensabile che la ricostruzione dipenda esclusivamente dagli studi di settore.
- La congruità rispetto agli studi di settore non impedisce, di per sé, un accertamento induttivo basato su altri elementi, ma l’Ufficio deve dimostrare le gravi incongruenze che lo giustificano.
- Quando l’Ufficio fornisce elementi presuntivi ritenuti idonei a indicare capacità contributiva non dichiarata, il contribuente deve opporre prove concrete e specifiche che smentiscano i dati o la ricostruzione; contestazioni non documentate possono risultare insufficienti.
- Il giudice d’appello può riformare la decisione di primo grado se ritiene incoerente o non adeguatamente motivata la valutazione delle risultanze documentali e dei criteri giuridici applicabili.
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