Cassazione Penale, Ordinanza n. 22618/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello era stato recepito un concordato ex art. 599-bis c.p.p., con estinzione di un illecito contravvenzionale e rideterminazione della pena per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento aggravato. La Corte di appello, sostituendo la reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva, aveva inoltre imposto il divieto di allontanarsi dal Comune indicato e il ritiro del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio. Il ricorrente deduceva nullità della sentenza per difformità dal concordato, sostenendo che tali ulteriori prescrizioni eccedessero il perimetro dell'accordo e incidessero in modo sostanziale sul contenuto afflittivo della decisione; chiedeva annullamento, in tutto o in parte, delle sole statuizioni ritenute illegittime.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le prescrizioni contestate non fossero aggiunte illegittime rispetto al concordato, ma contenuti necessari e predeterminati della pena sostitutiva, previsti dall'art. 56-ter l. 689/1981. Ha inoltre osservato che il ritiro del passaporto e dei documenti per l'espatrio è espressamente previsto dalla legge e che l'eventuale diversa perimetrazione dell'ambito territoriale di permanenza attiene al quomodo della prescrizione, non censurato nei motivi e comunque non idoneo a integrare pena illegale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; la Corte afferma che le prescrizioni comuni e necessarie della pena sostitutiva restano applicabili anche quando la decisione recepisce l'accordo tra le parti
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la trattazione senza formalità del ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689
prevede come contenuto necessario delle pene sostitutive il divieto di espatrio, il ritiro dei documenti validi per l'espatrio e l'obbligo di permanenza nell'ambito territoriale stabilito
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
indicato come sede eventuale per richiedere la rimodulazione della prescrizione territoriale al magistrato di sorveglianza
regola la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le prescrizioni previste dalla legge come contenuto necessario di una pena sostitutiva non possono essere considerate aggiunte illegittime rispetto a un concordato in appello, perché si applicano obbligatoriamente anche in presenza di accordo tra le parti.
- Quando il motivo di ricorso contesta solo l'esistenza della prescrizione e non il suo concreto modo di determinazione, la censura non può trasformarsi in un sindacato sul quomodo della misura se la prescrizione resta comunque conforme al paradigma normativo.
- Il ritiro del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, ove previsto dalla disciplina delle pene sostitutive, costituisce previsione legale tipica e non una statuizione ulteriore discrezionale del giudice.
- La diversa perimetrazione dell'ambito territoriale di permanenza, se ricondotta a una concreta modulazione della prescrizione legale e non alla sua illegittima introduzione, non determina di per sé l'illegalità della pena e può semmai essere affrontata nelle sedi esecutive competenti.
- La manifesta infondatezza del motivo determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22548/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22555/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22557/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22558/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22560/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22561/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →