Ordinanza n. 1733/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento a) dell’Ordinanza del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo del Servizio SUAP n. 12 del 12 gennaio 2026, notificata in data 12 febbraio 2026, con la quale è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale della ricorrente per i giorni 12, 13 e 14 febbraio 2026; b) per quanto di ragione, dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli nella parte in cui non individua un criterio equanime tra violazione commessa e sanzione applicata; c) di ogni altro atto alla stessa preordinato, connesso, collegato e conseguente compreso, per quanto di ragione, l’atto di diffida prot. n. 1042852-9, notificato il 13 novembre 2025, formulato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 77/1997 e dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, della nota prot. n. 1072848 del 20/11/2025 a mezzo della quale il Servizio di Polizia Locale – Unità Operativa Vomero ha trasmesso al SUAP del Comune di Napoli copia del verbale di contestazione n. CC/25150284382 del 18/11/2025, mai elevato né notificato alla ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRONMAN S.R.L. il 21\5\2026 : per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) dell’Ordinanza del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo del Servizio SUAP n. 122 del 30 aprile 2026, notificata in pari data, con la quale è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale della ricorrente per i giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio 2026 in riadozione della sanzione disposta con l’ordinanza n. 12/2026 impugnata tramite ricorso principale; b) per quanto di ragione, dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli nella parte in cui non individua un criterio equanime tra violazione commessa e sanzione applicata; c) di ogni altro atto alla stessa preordinato, connesso, collegato e conseguente compreso, per quanto di ragione, l’atto di diffida prot. n. 1042852-9, notificato il 13 novembre 2025, formulato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 77/1997 e dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, della nota prot. n. 1072848 del 20/11/2025 a mezzo della quale il Servizio di Polizia Locale – Unità Operativa Vomero ha trasmesso al SUAP del Comune di Napoli copia del verbale di contestazione n. CC/25150284382 del 18/11/2025, mai elevato né notificato alla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza SUAP di chiusura temporanea dell'esercizio commerciale, successivamente riadottata con differimento dei giorni di chiusura
Esito
Favorevole al ricorrente (esercizio commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con domanda cautelare, l'ordinanza del dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Turismo-SUAP che disponeva la chiusura dell'esercizio commerciale per tre giorni, nonché, per quanto di ragione, l'art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, ritenuto privo di un criterio equanime di correlazione tra la violazione commessa e la sanzione applicata. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti, inclusa una diffida e la trasmissione al SUAP di copia di un verbale di contestazione che la ricorrente assumeva non essere stato elevato né notificato. Con motivi aggiunti la società ha impugnato una nuova ordinanza, con la quale la sanzione della chiusura è stata riadottata fissando i giorni di esecuzione al 30 giugno, 1 e 2 luglio 2026. L'ordinanza cautelare richiama altresì la pendenza, dinanzi al giudice di pace, del giudizio di impugnazione del verbale del 4 luglio 2025.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato. La motivazione è sintetica: il giudice ha ritenuto sussistente il periculum allegato, ha effettuato il contemperamento degli interessi contrapposti e ha considerato che la sospensione potrà comunque essere eseguita all'esito del giudizio di merito, anche in relazione alla pendenza del giudizio di impugnazione del verbale dinanzi al giudice di pace. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 13 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli
La disposizione regolamentare è stata impugnata nella parte in cui, secondo la ricorrente, non stabilirebbe un criterio equanime tra violazione e sanzione; la sua legittimità non è stata definita nell'ordinanza cautelare.
La norma è richiamata quale base normativa della diffida presupposta, senza una valutazione definitiva della sua applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di una sanzione amministrativa quando ravvisi il periculum allegato e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenga prevalente l'esigenza di evitare l'immediata esecuzione dell'atto, riservando la decisione definitiva al giudizio di merito.
- La pendenza davanti al giudice di pace dell'impugnazione dell'atto presupposto può essere considerata, insieme agli altri elementi del caso concreto, nella valutazione cautelare dell'opportunità di sospendere il provvedimento amministrativo conseguente.
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