Cassazione Civile, Ordinanza n. 09101/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite nasce dalla contestazione del rendiconto di gestione presentato dai commissari liquidatori di una procedura di amministrazione straordinaria, poi convertita in fallimento. I curatori del fallimento avevano prima promosso un giudizio ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c. per ottenere il deposito del conto; in quel giudizio era stata pronunciata una sentenza non definitiva che aveva accertato l'obbligo dei commissari di rendere il conto. Successivamente, i commissari avevano depositato il conto anche nelle forme previste dalla disciplina concorsuale e la curatela aveva quindi proposto contestazione ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999 davanti al tribunale concorsuale. I ricorrenti sostenevano che: 1) la domanda ordinaria di rendiconto avrebbe assorbito e consumato la contestazione concorsuale, costituendone una prosecuzione senza soluzione di continuità, con conseguente difetto di legittimazione della curatela; 2) la gestione dell'amministrazione straordinaria, essendo sottoposta a vigilanza amministrativa, non sarebbe sindacabile dal giudice ordinario e vi sarebbe inoltre un giudicato esterno sulla approvazione del rendiconto; 3) l'art. 111-bis l. fall. sulla prededuzione non sarebbe applicabile ratione temporis alla procedura, sicché i pagamenti di crediti prededucibili contestati sarebbero legittimi. La Corte di appello aveva respinto il reclamo e i commissari ricorrevano per cassazione con tre motivi di violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la precedente azione ordinaria di rendiconto non precludesse la successiva contestazione del conto nella sede concorsuale, perché i due procedimenti hanno natura, funzione e oggetto diversi: quello ordinario serve a rimuovere l'inerzia del gestore e ad accertare l'obbligo di rendere il conto, mentre quello concorsuale è il procedimento speciale previsto per il controllo della gestione in caso di cessazione dell'incarico e, nella specie, di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento. Ha inoltre escluso che l'approvazione dell'autorità amministrativa di vigilanza impedisse il sindacato giudiziale sulle contestazioni del conto, e ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo relativo alla prededuzione, perché non confrontato con la ratio decidendi e perché la disciplina dell'amministrazione straordinaria, in quanto speciale e anteriore, non è derogata dall'art. 111-bis l. fall. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
prevede il deposito del conto di gestione nella procedura di amministrazione straordinaria e la possibilità di contestazione da parte di chiunque vi abbia interesse; nella conversione in fallimento il controllo sul rendiconto resta esperibile nella sede concorsuale.
richiama, in caso di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, la disciplina del rendiconto prevista dall'art. 75.
regola il rendiconto ordinario; è un procedimento autonomo, facoltativo e diverso dal rendiconto concorsuale, finalizzato a ottenere il deposito e l'accertamento dell'obbligo di rendere il conto.
l'approvazione del conto nel giudizio di rendiconto preclude ulteriori contestazioni nel medesimo procedimento, ma non opera nel caso esaminato perché non vi era stata approvazione del conto in sede ordinaria.
non è applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla normativa speciale anteriore, che continua a regolare la fattispecie.
richiamato in relazione ai pagamenti delle prededuzioni e ai provvedimenti formali necessari per disporli nel fallimento.
l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma salva le sentenze non definitive di merito, che possono passare in giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, invocata a sostegno dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il procedimento ordinario di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e il procedimento concorsuale di contestazione del conto hanno natura, funzione e oggetto diversi: il primo mira a far accertare l'obbligo di rendere il conto e a rimuovere l'inerzia del gestore, il secondo serve al controllo della gestione già rendicontata nella sede speciale prevista dalla disciplina concorsuale.
- La mera pendenza di un giudizio ordinario di rendiconto non consuma il potere dell'interessato di contestare successivamente il conto nella sede concorsuale, una volta che il gestore abbia depositato il rendiconto secondo la disciplina speciale.
- L'approvazione del conto può precludere ulteriori contestazioni solo quando intervenga nel procedimento nel quale il conto è sottoposto a esame; una pronuncia di cessazione della materia del contendere non vale, di per sé, come approvazione sostanziale del rendiconto.
- Nelle procedure liquidatorie concorsuali, il gestore è tenuto ex lege al deposito del conto e i soggetti interessati possono contestarlo davanti al tribunale; la curatela del fallimento rientra tra i soggetti legittimati a sollevare contestazioni, specie quando subentra nella gestione del patrimonio.
- L'approvazione o il controllo preventivo dell'autorità amministrativa di vigilanza non esclude il successivo sindacato giudiziale sul rendiconto quando la legge speciale lo prevede espressamente.
- Una norma generale sopravvenuta non deroga automaticamente alla disciplina speciale anteriore di una procedura concorsuale già instaurata, salvo espressa previsione di applicabilità retroattiva o incompatibilità manifesta.
- Chi gestisce il patrimonio altrui nell'ambito di una procedura è tenuto a rendere conto secondo un principio generale di controllo da parte di chi è destinatario della gestione; le fattispecie tipizzate dal legislatore non esauriscono i casi in cui l'obbligo di rendiconto può essere preteso.
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