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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07927/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 giugno 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente si è limitato a dedurre in modo generico che il giudice di merito non avrebbe svolto la valutazione circa la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata e senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui l'impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, con puntuale confronto con le ragioni della decisione. Poiché la doglianza sulla mancata valutazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. era formulata in modo generico, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    La Corte lo richiama, insieme all'art. 591 c.p.p., per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici e contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato per ribadire che la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza del ricorrente riguardava la mancata verifica di una causa di proscioglimento; la Corte osserva che la censura era formulata in modo generico.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per la statuizione sulla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si traduce in una critica argomentata del provvedimento impugnato e non si confronta specificamente con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
  • La deduzione di una omessa valutazione ex art. 129 c.p.p. non è sufficiente se proposta in termini generici e priva di puntuale indicazione degli elementi che imporrebbero il proscioglimento.
  • La mancanza di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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