Cassazione Penale, Ordinanza n. 11079/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati ritenuti in concorso responsabili, in primo grado, di furto consumato pluriaggravato di un'opera d'arte attribuita a un allievo di Leonardo da Vinci, all'esito di giudizio abbreviato. La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in diminuzione la pena, confermando nel resto la condanna. In cassazione, i ricorrenti hanno censurato promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo. La Corte osserva che in appello gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi salvo quelli relativi alla pena; i ricorsi di legittimità, tuttavia, non contengono una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, ma solo deduzioni vaghe e generiche sulla severità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello sul trattamento sanzionatorio era congrua, basata su acquisizioni probatorie significative e priva di vizi logico-giuridici; le censure, generiche e non specificamente confrontate con le argomentazioni della decisione impugnata, non erano idonee a fondare un ricorso ammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza richiama in via sostanziale la presenza di significative acquisizioni probatorie a sostegno della motivazione, ma il testo non riporta un espresso riferimento normativo all'art. 192 c.p.p.; il richiamo resta solo argomentativo e non testuale.
Costituzione, sentenza Corte costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di una causa non colpevole della stessa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sola statuizione sul trattamento sanzionatorio è necessaria una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della decisione di merito sulla pena sia congrua, non illogica e sostenuta da elementi probatori significativi, e il ricorrente non indichi concreti vizi logici o giuridici.
- La rinuncia in appello a tutti i motivi salvo quelli sulla pena delimita l'oggetto del successivo controllo di legittimità, che non può essere trasformato in una nuova contestazione generale della responsabilità o della ricostruzione del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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