Cassazione Penale, Ordinanza n. 02830/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Como che aveva definito il procedimento con applicazione della pena concordata. Dal testo emerge che il ricorso per cassazione deduceva vizi di motivazione della sentenza, in particolare in relazione alla congruità della pena concordata. La Corte rileva però che, nel caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. (richiamata indirettamente dal riferimento all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), il ricorso è ammesso solo per specifiche violazioni di legge tassativamente previste, e non anche per contestazioni sulla motivazione circa la misura della pena, salvo i casi di difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà dell'imputato, errata qualificazione giuridica del fatto o pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione, rilevando che le doglianze formulate non rientravano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità è stata dichiarata de plano e sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena ai soli casi di violazione di legge tassativamente indicati; non è consentito dedurre vizi motivazionali sulla congruità della pena concordata.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso de plano quando ne ricorrono i presupposti.
All'inammissibilità seguono le conseguenze economiche processuali, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
La sentenza impugnata è una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Graziosi)
Richiamata come riferimento per la nozione di pena illegale, che rappresenta uno dei limitati ambiti di sindacato consentiti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo deducibili meri vizi di motivazione.
- La censura sulla congruità della pena concordata non integra, di per sé, un motivo ammissibile di ricorso avverso il patteggiamento, salvo che si traduca in una pena illegale o in una delle altre ipotesi tipizzate dalla legge.
- La "pena illegale" costituisce un vizio rilevante in cassazione solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo essere confusa con il semplice dissenso sulla misura della sanzione pattuita.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
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