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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12190/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi non censuravano reali vizi di legittimità, ma pretendevano una nuova lettura delle prove e dei fatti, già esaminati dai giudici di merito in modo congruo. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per truffa ai danni dell'INPS, in relazione a prestazioni previdenziali/assistenziali percepite in conseguenza di una rappresentazione non veritiera delle proprie condizioni di salute. I motivi dedotti erano tre: 1) contestazione della motivazione sulla sussistenza degli artifici e raggiri e dell'induzione in errore, sostenendo che la prova non dimostrasse gli elementi costitutivi del reato; 2) censura sulla quantificazione del profitto del reato, indicato in euro 54.769,16, e sulla relativa confisca; 3) dedotta erronea valutazione del fatto e travisamento delle risultanze investigative e medico-legali, invocando una diversa ricostruzione storica dei fatti. La Cassazione ha ritenuto che tutti i motivi mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta immune da vizi logici e giuridici e di una doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    richiamato per il reato di truffa; la Corte ritiene integrati artifici, raggiri e induzione in errore sulla base delle prove valorizzate nei giudizi di merito.

  • art. 640-quater c.p.

    richiamato in relazione alla confisca del profitto del reato, pari a euro 54.769,16.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di deduzione di vizio motivazionale, quando il ricorso miri in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • La motivazione di merito che abbia esaminato in modo puntuale gli elementi di prova e abbia spiegato la sussistenza di artifici, raggiri e induzione in errore è insindacabile in cassazione se priva di manifeste illogicità o violazioni di legge.
  • In presenza di doppia conforme, è ulteriormente preclusa alla Cassazione la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta nei gradi di merito.
  • La confisca del profitto del reato può essere confermata quando il bene o la somma confiscata sia individuata come utilità conseguita grazie all'inganno posto in essere ai danni dell'ente erogatore.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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