Sentenza del 02/03/2018 n. 893 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ingiunzione di pagamento - Mancata notifica dell'accertamento - Allegazione dell'accertamento all'ingiunzione - Effetto sanante - Non sussiste - Impugnazione della sola ingiunzione - Perfezionamento della notifica dell'accertamento - Nuova emissione dell'ingiunzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato cinque ingiunzioni di pagamento relative alla TARSU per gli anni 2008-2012, sostenendo che gli avvisi di accertamento presupposti, emessi il 29 ottobre 2013, non erano stati previamente notificati. Il Comune non è riuscito a fornire la prova della loro autonoma notifica e ha sostenuto che la loro allegazione alle ingiunzioni, notificate nel gennaio 2015, avrebbe sanato il vizio. La contribuente ha contestato principalmente la validità formale delle ingiunzioni, deducendo le questioni di merito solo in via subordinata.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello del Comune e confermato l'annullamento delle cinque ingiunzioni disposto in primo grado. L'allegazione degli avvisi di accertamento alle ingiunzioni non sana la mancata notifica autonoma degli atti presupposti, poiché la sequenza procedimentale e il diritto di difesa del contribuente richiedono la loro preventiva notificazione. Tuttavia, la ricezione degli avvisi allegati alle ingiunzioni ha perfezionato la loro conoscenza da parte della contribuente. Poiché la signora M. aveva impugnato soltanto le ingiunzioni e non gli avvisi, questi ultimi, salvo autonoma impugnazione entro 60 giorni, potevano divenire definitivi e consentire al Comune di emettere nuove ingiunzioni, purché nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
È richiamato dal Comune per sostenere la possibilità dell'ente impositore di procedere autonomamente alla notificazione degli atti tributari.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5791/2008
La possibilità di impugnare l'atto conseguente insieme all'atto presupposto è una facoltà, non un obbligo. Il contribuente può limitarsi a contestare l'atto conseguente per la mancata notifica dell'atto presupposto; spetta al giudice interpretare l'effettivo contenuto della domanda.
Principio della necessaria notificazione dell'atto presupposto
La mancata notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto conseguente, anche se quest'ultimo è stato regolarmente notificato.
Termine di impugnazione degli avvisi di accertamento
La ricezione dell'avviso di accertamento fa decorrere il termine per la sua autonoma impugnazione, indicato nella decisione in 60 giorni. Se il contribuente non lo impugna tempestivamente, l'avviso può diventare definitivo.
Massime di principio
- La notifica dell'atto presupposto deve normalmente precedere l'emissione dell'atto consequenziale: allegare l'accertamento all'ingiunzione non sana retroattivamente la mancata notifica preventiva.
- Se l'atto presupposto non è stato notificato, il contribuente può impugnare il solo atto consequenziale deducendo il vizio procedurale; non è obbligato a impugnare contemporaneamente anche l'atto presupposto.
- L'annullamento dell'ingiunzione per mancata notifica dell'accertamento non elimina necessariamente la pretesa tributaria: se l'accertamento è stato ricevuto insieme all'ingiunzione, può iniziare a decorrere il termine per impugnarlo.
- In assenza di impugnazione dell'accertamento entro il termine previsto, l'amministrazione può, in linea di principio, emettere una nuova ingiunzione fondata su quell'accertamento, rispettando comunque decadenza, prescrizione e ogni altro requisito procedurale.
- Il giudice deve distinguere tra contestazioni formali dell'atto conseguente e contestazioni di merito dell'accertamento: le seconde, se formulate solo in via subordinata, non implicano necessariamente l'impugnazione dell'atto presupposto.
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