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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33141/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Amodio, condannato con misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., aveva richiesto l'autorizzazione ad uscire dall'abitazione per alcune ore giornaliere per provvedere alle indispensabili esigenze di vita. Il Magistrato di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza; il difensore ha impugnato il rigetto in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nel corso del giudizio il ricorrente è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale e pertanto non è più soggetto alle limitazioni della libertà personale oggetto del provvedimento impugnato. La declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 656, comma 10

    art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la misura degli arresti domiciliari; è la base normativa del provvedimento restrittivo impugnato. La Corte utilizza il riferimento per descrivere il regime da cui deriva la richiesta dell'interessato.

  • Cass. Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso e che tale declaratoria non equivale a soccombenza della parte ai fini delle spese e della sanzione pecuniaria.

  • Cass. Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)

    Ulteriore precedente richiamato ad avvalorare il principio che la sopravvenuta mancanza di interesse rende inammissibile il ricorso e non implica conseguenze economiche per la parte che ha proposto ricorso.

Massime di principio

  • Se, durante un giudizio di impugnazione, sopravviene un evento che elimina l'interesse concreto e attuale del ricorrente (es. concessione di misura alternativa o revoca della misura restrittiva), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse non configura soccombenza della parte e, pertanto, in linea con la giurisprudenza consolidata non comporta condanna alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • È opportuno che la difesa segnali tempestivamente al giudice eventuali sopravvenienze che incidono sull'interesse al giudizio, in modo da evitare provvedimenti inutili e per consentire la chiusura del procedimento.
  • Nel valutare richieste di uscita dall'abitazione in regime di arresti domiciliari, il giudice deve considerare sia la persistenza della misura che l'interesse attuale del richiedente; se l'interesse cessa per effetto di una nuova misura (es. affidamento in prova), la controversia perde oggetto.
  • Quando si contesta motivazioni o violazioni di legge relative a provvedimenti restrittivi, la salvezza dell'impugnazione dipende dalla permanenza degli effetti del provvedimento; cambiamenti di stato giuridico del ricorrente possono incidere sulla procedibilità del ricorso.

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