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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08131/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado e su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio argomentativo in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando il mancato proscioglimento per una delle cause ivi previste. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché, nel giudizio di appello definito con pena concordata, il giudice non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, essendo la cognizione delimitata dall'effetto devolutivo dell'impugnazione e dalla rinuncia ai motivi di appello. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva comunque motivato sul punto, richiamando gli esiti di annotazioni di polizia giudiziaria, perquisizione e sequestro, dai quali era stata desunta la prova del reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la colpa nella proposizione di un'impugnazione irrituale. La decisione impugnata resta ferma nei suoi effetti, compresa la rideterminazione della pena a un anno di reclusione ed euro 800 di multa.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disposizione richiamata come base procedurale della decisione di appello resa su concorde richiesta delle parti con applicazione della pena concordata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per dedurre un vizio di legge/argomentazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro del dovere di immediato proscioglimento; la Corte afferma che, nel caso di appello con pena concordata, non sussiste un obbligo autonomo di motivare sul suo mancato operare, salvo che la sentenza impugnata lo faccia comunque.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità e la trattazione de plano del ricorso nel caso esaminato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (L. n. 103 del 2017)

    richiamato quale fonte introduttiva della disciplina della trattazione de plano dell'inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o sulle cause processuali ostative dedotte dal ricorrente.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma processuale utilizzata dal ricorrente per contestare la sentenza per presunto vizio di legge.

  • art. 129 c.p.p.

    parametro della doglianza del ricorrente e dell'analisi della Corte sul mancato proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    norma applicata per la decisione senza formalità sulla manifesta inammissibilità.

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato per descrivere il rito di appello definito con concorde richiesta delle parti.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della colpa correlata all'impugnazione irrituale.

  • Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 - dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01

    precedente delle Sezioni Unite che afferma il principio per cui, in caso di appello definito con pena concordata, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulle nullità assolute o inutilizzabilità, poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.

  • Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522

    precedente richiamato a conferma del principio dell'effetto devolutivo ristretto dopo la rinuncia ai motivi di appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concorde richiesta di pena ex art. 599-bis c.p.p., il giudice non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la questione sia effettivamente devoluta nei limiti consentiti dalla rinuncia ai motivi di appello.
  • La cognizione del giudice di secondo grado, quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, resta circoscritta ai profili non oggetto di rinuncia; non possono quindi essere dedotti in cassazione vizi estranei al perimetro devolutivo della decisione concordata.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti, in modo generico o meramente argomentativo, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. contro una sentenza di appello resa su pena concordata, se la doglianza pretende un obbligo motivazionale non previsto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa dell'impugnazione irrituale, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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