Cassazione Penale, Sentenza n. 42557/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale aveva impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Tiziano Ranzoni (sentenza 15/11/2013, irrevocabile il 06/10/2014). Il PG aveva chiesto la revoca non per mancato adempimento degli obblighi (art. 168, primo comma, n.1 cod. pen.), ma per sopravvenuta condanna per delitto commesso anteriormente al fatto per cui era stata concessa la sospensione, tale per cui, cumulata, la pena superava i limiti di concedibilità del beneficio (art. 168, primo comma, n.2 cod. pen.). La Corte d'appello aveva invece valutato solo la causa di revoca riferibile al n.1, ritenendo gli obblighi soddisfatti, senza pronunciarsi sulla causa dedotta dal Pubblico ministero ai sensi del n.2.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, perché la Corte d'appello non ha esaminato la causa di revoca prospettata ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.2 cod. pen.; ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Ha inoltre chiarito che la questione dell'anteriorità del reato sopravvenuto deve essere valutata facendo riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (e non alla data di commissione del reato sopravvenuto), principio cui dovrà attenersi il giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., primo comma, n.1
Riferito alla revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento degli obblighi cui il beneficio era subordinato; la Corte d'appello aveva esaminato questa causa e l'aveva esclusa perché gli obblighi erano stati ritenuti soddisfatti
art. 168 cod. pen., primo comma, n.2
Riguarda la revoca per sopravvenuta condanna per delitto commesso anteriormente alla consumazione del reato per cui è stata concessa la sospensione, quando la pena cumulata supera i limiti di concedibilità. La Corte di legittimità ha rilevato che la Corte d'appello non ha esaminato questa causa, omessa pronuncia che giustifica l'annullamento e il rinvio
Giurisprudenza consolidata (Sez.1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina)
Stabilisce che ai fini dell'accertamento dell'anteriorità del reato sopravvenuto rispetto al reato per cui è stata concessa la sospensione, il riferimento temporale è la data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio e non la data di commissione del reato sopravvenuto; principio richiamato e applicato nella decisione
Massime di principio
- Se la parte pubblica chiede la revoca della sospensione condizionale per una causa specifica prevista dall'art. 168 (es. n.2), il giudice dell'esecuzione deve esaminare espressamente quella causa; l'omessa pronuncia su un motivo dedotto è vizio che giustifica l'annullamento con rinvio
- L'anteriorità del reato sopravvenuto ai fini dell'art. 168, primo comma, n.2, va verificata rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non alla data di commissione del reato sopravvenuto
- Quando vi sono più fondi di revoca prospettati (es. n.1 e n.2), il giudice deve valutare separatamente ciascuno di essi e motivare la decisione su tutti i profili contestati
- In sede di rinvio il giudice deve effettuare il cumulo delle pene quando previsto e verificare se la pena complessiva supera i limiti di concedibilità della sospensione condizionale
- La decisione amministrativa o giurisdizionale che trascura un motivo rilevante dedotto da una parte è suscettibile di impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione
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