Cassazione Civile, Ordinanza n. 15072/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso, presentata dal trustee di un trust, di euro 36.000 versati per imposte catastali, ipotecarie e di donazione in occasione della registrazione dell'atto costitutivo del trust, dopo che un giudice civile aveva dichiarato la nullità del precedente atto di compravendita immobiliare da cui derivava la provenienza del bene conferito nel trust e, per conseguenza, l'inefficacia del conferimento del bene nel trust stesso. L'Ufficio aveva negato il rimborso e la CTP aveva confermato il diniego; la CTR, invece, aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non dimostrata dall'Amministrazione una frode fiscale o un vantaggio fiscale indebito, sulla base di indizi ritenuti labili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione dell'art. 38 del d.P.R. 131/1986 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente invertito l'onere della prova, ponendo a carico dell'Ufficio la dimostrazione della non imputabilità della causa di nullità dell'atto anziché richiederla al contribuente che chiedeva il rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nelle controversie aventi ad oggetto il diniego di rimborso di imposta, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso. In applicazione dell'art. 38 del d.P.R. 131/1986, il richiedente il rimborso deve provare non solo il passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato o dichiarato nullo l'atto, ma anche la non imputabilità alle parti del vizio e l'impossibilità di ratifica, convalida o conferma dell'atto invalido. La CTR ha errato nel concentrare l'indagine su una pretesa frode fiscale e nel porre a carico dell'Ufficio la prova del vantaggio fiscale, anziché verificare se il trustee avesse assolto il proprio onere probatorio sulla non imputabilità della nullità derivata dell'atto tassato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per ottenere il rimborso dell'imposta conseguente alla nullità o annullamento dell'atto, il contribuente deve provare il giudicato sulla pronuncia invalidante e la non imputabilità del vizio alle parti, oltre alla non ratificabilità, convalida o conferma dell'atto invalido.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
L'onere della prova nei giudizi di rimborso grava sul contribuente che chiede la restituzione.
Richiamato dalla ricorrente nel denunciato malgoverno delle presunzioni; la Corte lo menziona nel quadro della censura ma valorizza soprattutto il tema dell'onere probatorio.
Richiamato dalla ricorrente nel denunciato malgoverno delle presunzioni; non assume autonoma centralità nella ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il diniego di un rimborso tributario, il contribuente assume la veste di attore sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto restitutorio.
- Quando il rimborso è richiesto ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 131/1986, il contribuente deve dimostrare anche che la nullità o l'annullamento dell'atto tassato non siano imputabili alle parti e che l'atto non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
- L'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di provare una frode fiscale o un vantaggio indebito per negare il rimborso: è il contribuente che deve provare i presupposti speciali della ripetizione.
- La nullità derivata dell'atto tassato consente il rimborso solo se il vizio originario derivi da fattori esterni alla volontà e alla sfera di controllo delle parti; restano escluse le ipotesi di illiceità consapevole, dolo, simulazione, violazione consapevole di norme o errore colposo nella formazione della volontà.
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