Cassazione Penale, Ordinanza n. 02886/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La ragione dell'inammissibilità è la genericità del motivo dedotto, ritenuto privo di specificità al pari dell'atto di appello già dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20 giugno 2025, che aveva confermato una condanna per i reati indicati solo per riferimento agli artt. 337 e 385 c.p. (senza ulteriore specificazione nel testo). Dalla motivazione emerge che, prima ancora, l'atto di appello era stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto a sua volta inammissibile, osservando che esso era, come l'appello, del tutto generico.
Norme richiamate
Richiamato solo come riferimento ai reati per i quali è intervenuta condanna, senza specificazioni ulteriori nel testo.
Richiamato solo come riferimento ai reati per i quali è intervenuta condanna, senza specificazioni ulteriori nel testo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo ripropone in modo generico le censure già formulate in appello senza un reale confronto critico con la decisione impugnata.
- La genericità del motivo di appello si riflette sul ricorso per cassazione quando quest'ultimo non introduce specifiche doglianze idonee a superare la declaratoria di inammissibilità già pronunciata nel grado precedente.
- In sede di legittimità, la mancanza di specificità del motivo comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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