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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30883/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della presentazione dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento effettuato dai contribuenti, rilevando che non risultava notificato entro il termine previsto un atto di diniego. In applicazione del comma 13 dell'art. 6 del d.l. 119/2018 ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Sicilia che, in accoglimento dell'appello dei contribuenti, aveva riformato il primo grado di rigetto del loro ricorso contro un avviso di accertamento emesso per omessa dichiarazione di una maggiore plusvalenza ai fini IRPEF derivante dalla cessione di terreni edificabili. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno depositato memorie deducendo di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. 136/2019, e di avere versato l'importo dovuto; hanno inoltre evidenziato che non era stato notificato entro il 31 luglio 2020 alcun diniego alla definizione, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo con spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 119/2018

    è richiamato per il termine entro il quale doveva eventualmente essere notificato l'atto di diniego della definizione agevolata; in mancanza di tale diniego, la domanda dei contribuenti rileva ai fini dell'estinzione del processo.

  • art. 6 d.l. 119/2018

    viene applicato quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza della definizione agevolata perfezionata mediante istanza e pagamento.

  • l. 136/2019

    è la legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • Quando il contribuente abbia aderito alla definizione agevolata della lite fiscale e risulti effettuato il pagamento dovuto, l'assenza di un tempestivo diniego dell'amministrazione comporta l'estinzione del giudizio nei termini previsti dalla disciplina speciale.
  • Nei giudizi tributari pendenti, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia prevale sull'esame del merito del ricorso per cassazione, determinando la chiusura del processo con le conseguenze sulle spese previste dalla legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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