Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe Sezioni Unite hanno preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalle ricorrenti e dell'accettazione da parte dell'Agenzia del demanio. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le interessate avevano chiesto all'Agenzia del demanio la sdemanializzazione dell'area sulla quale insisteva la loro abitazione, ubicata in zona lacuale nel Comune di Porto Valtravaglia. L'Amministrazione aveva rigettato l'istanza; il provvedimento era stato impugnato davanti al giudice amministrativo, che aveva declinato la giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il quale aveva a sua volta respinto il ricorso. Avverso la decisione del Tribunale superiore le soccombenti proposero ricorso per cassazione con un solo motivo, ma, prima dell'adunanza camerale, depositarono rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
L'accettazione della rinuncia comporta la chiusura del processo di legittimità senza decisione sul merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, produce l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese, salvo diversa disciplina espressamente applicabile.
- Quando il processo si chiude per rinuncia accettata, la Corte non affronta il merito della controversia né le questioni giuridiche prospettate nel ricorso.
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