Ordinanza n. 3837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 152/2024, resa tra le parti, per l’annullamento: 1) della delibera del Consiglio comunale di Parcines n. 25 del 19.9.2023, pubblicata sulla Rete civica provinciale il 21.9.2023, ad oggetto: “Approvazione della proposta del piano di attuazione per la zona residenziale C1 “Brunnenwiese” (ex Gӧtsch-Holzknecht) – II° provvedimento (art. 60, comma 3, della LP n. 9 del 10.7.2028, nel testo vigente)”, parte grafica e normativa, nonché della presupposta 2) delibera della Giunta comunale di Parcines n. 335 del 18.7.2023, pubblicata sulla Rete civica provinciale il 21.9.2023, ad oggetto: “Approvazione della proposta del piano di attuazione per la zona residenziale C1 “Brunnenwiese” (ex Gӧtsch-Holzknecht) – 1° provvedimento (art. 60 della LP n. 9 del 10.7.2028, nel testo vigente), nonché del presupposto 3) non conosciuto parere positivo con prescrizioni della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio in seduta 3.4.2023, nonché del non conosciuto parere della Commissione edilizia in seduta 29.6.2020, richiamata nella relazione tecnica del PDA, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del T.R.G.A. – Sezione autonoma di Bolzano n. 152/2024 e, in primo grado, delibere comunali di approvazione del piano di attuazione della zona residenziale C1 "Brunnenwiese"
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del T.R.G.A. – Sezione autonoma di Bolzano n. 152/2024, chiedendone la riforma e l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale di Parcines relative all’approvazione del piano di attuazione della zona residenziale C1 "Brunnenwiese", nonché dei pareri presupposti della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio e della Commissione edilizia. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione; il verificatore ha depositato la relazione il 13 maggio 2026, oltre il termine fissato al 10 maggio 2026, chiedendo una proroga.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ha ritenuto motivata e autorizzabile la richiesta di proroga del termine per il deposito della relazione di verificazione, prendendo atto che la relazione era stata comunque depositata il 13 maggio 2026. Poiché il deposito tardivo rendeva necessario un differimento dell’udienza pubblica già fissata per l’11 giugno 2026, il Collegio ha rinviato la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sui motivi di impugnazione né sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme processuali applicabili alla gestione dell’istruttoria.
Richiamato in relazione alla verificazione disposta nel giudizio.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’attività del verificatore.
Come è indicizzato
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