Cassazione Civile, Ordinanza n. 26599/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due proprietarie di un immobile dato in locazione al Ministero avevano agito per il risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'immobile nel periodo di locazione, quantificandoli in circa 980 mila euro, ottenendo in primo grado una condanna del Ministero con sentenza resa inizialmente a dispositivo e motivazione differita. Il Ministero, dopo il solo dispositivo, aveva presentato un'istanza autonoma di inibitoria ex art. 283 c.p.c. per sospendere l'efficacia esecutiva della decisione; successivamente, dopo il deposito delle motivazioni, aveva proposto appello nel merito. La Corte d'appello aveva tuttavia qualificato l'istanza come un appello proposto contro il solo dispositivo e, ritenendo inammissibile l'impugnazione perché priva di motivazione, aveva dichiarato inammissibile il gravame ed escluso anche la sospensione. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione dell'art. 447-bis c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente confuso l'istanza di inibitoria con un appello e, di conseguenza, aveva pronunciato sull'ammissibilità di un'impugnazione che non era stata ancora proposta; con il terzo motivo ha censurato la statuizione sull'inibitoria, ma tale doglianza è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come appello la sola istanza autonoma di inibitoria ex art. 283 c.p.c., mentre l'appello nel merito era stato proposto solo successivamente dopo il deposito della motivazione. Poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata era fondata su tale erronea qualificazione, la decisione è stata cassata senza rinvio; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione dell'errore di qualificazione non imputabile alle controricorrenti.
Norme richiamate
L'istanza di sospensione/inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza è stata considerata come domanda autonoma rispetto all'appello ai soli fini del sindacato sull'errore di qualificazione compiuto dal giudice di merito.
La censura è stata utilizzata per contestare l'erronea qualificazione del gravame in una controversia locatizia.
È stata richiamata per lamentare che la Corte d'appello avesse pronunciato su un atto diverso da quello effettivamente proposto, alterandone la natura processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice deve qualificare correttamente l'atto processuale in base al suo effettivo contenuto e alla sua funzione, senza confondere un'istanza cautelare o di sospensione con un appello nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità di un'impugnazione presuppone che l'atto sia effettivamente un'impugnazione; se il giudice attribuisce a un'istanza autonoma la natura di appello, la decisione è viziata per errore di qualificazione.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso limitatamente all'errore di qualificazione dell'atto processuale e la questione di merito resta devoluta a un autonomo giudizio di appello, è possibile cassare senza rinvio.
- Se il motivo che investe la qualificazione dell'atto processuale è accolto, restano assorbite le doglianze che presuppongono la validità della decisione impugnata sulla stessa questione cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26512/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →