Ordinanza n. 1670/2026 - Roma, Sezione 3Q
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla sentenza n. 3700/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cerroni, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 12355/2021, pubblicata in data 26/04/2022, notificata in data 08/08/2022, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso da parte ricorrente, così disponendo: <<[…] P.Q.M. -Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l’esatta ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola 2011, interpretata alla luce del principio di non discriminazione, e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione ad effettuare nuovamente la ricostruzione della sua carriera e ad inquadrarla, con decorrenza dall’immissione in servizio dell’1/9/2017, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con l’anzianità di servizio già calcolata, utile ai fini sia giuridici che economici. Condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell’importo di € 2.315,80, oltre i ratei di 13ª mensilità, nonché oltre, su tutte le somme, gli interessi legali, come per legge….>>. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non accertata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che imponeva la ricostruzione della carriera, il reinquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni e il pagamento delle somme dovute
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, applicando la clausola di salvaguardia del CCNL Comparto Scuola 2011 alla luce del principio di non discriminazione. La sentenza aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione di rinnovare la ricostruzione della carriera, inquadrare la dipendente, con decorrenza dal 1° settembre 2017, nella fascia stipendiale 3-8 anni con l'anzianità già calcolata utile ai fini giuridici ed economici, e corrispondere euro 2.315,80, oltre ratei di tredicesima e interessi legali. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo necessario acquisire elementi per decidere, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ordinandogli di depositare una relazione sui fatti di causa entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Non risultano, allo stato, una pronuncia sull'effettiva esecuzione del giudicato né una decisione sulla richiesta di astreinte.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma di denaro per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide ancora tale richiesta.
articolo 2, commi 2 e 3, CCNL Comparto Scuola 2011
La sentenza del giudice ordinario, da eseguire, aveva interpretato la clausola di salvaguardia alla luce del principio di non discriminazione, riconoscendo il diritto alla ricostruzione della carriera.
CCNL Comparto Scuola 2006/2009
progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009
La sentenza posta in esecuzione aveva individuato nella disciplina contrattuale la base della progressione stipendiale da applicare alla ricostruzione della carriera.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non consentono di accertare immediatamente le modalità e l'effettivo grado di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione sui fatti di causa da parte dell'amministrazione resistente e rinviare la decisione.
- La richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere decisa solo dopo l'accertamento dell'eventuale violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.
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