Cassazione Penale, Ordinanza n. 21203/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È rimasta ferma la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per furto con strappo aggravato e furto aggravato, con trattamento sanzionatorio già parzialmente riformato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato riconosciuto responsabile in primo grado e, con parziale riforma, in appello, per furto con strappo aggravato e furto aggravato. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e 3) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.; 4) violazione di legge in relazione all'art. 545-bis c.p.p. per il mancato accesso a pene sostitutive. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione di merito, valutando il danno come non modesto, escludeva implicitamente la particolare tenuità; i motivi sull'attenuante erano anch'essi manifestamente infondati poiché il danno va valutato al momento della consumazione del reato e non alla luce di una successiva eliminazione del pregiudizio, oltre a risultare generici; il quarto motivo era inammissibile perché non risultava alcuna richiesta di applicazione di pena sostitutiva.
Norme richiamate
particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità è esclusa quando la motivazione di merito consente di desumere implicitamente che il danno cagionato non è esiguo; l'esiguità del danno è indice qualificante della tenuità e la sua mancanza impedisce l'applicazione dell'istituto.
circostanza attenuante del danno di speciale tenuità
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante, l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al momento della consumazione del reato, non al momento successivo in cui il danno sia stato eliminato.
La censura è inammissibile se non risulta che in sede di merito sia stata formulata una richiesta di applicazione di pena sostitutiva.
condanna alle spese e alla Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede che il danno sia effettivamente esiguo; se il giudice di merito valuta il pregiudizio come non modesto, la causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente esclusa.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità va apprezzata con riferimento al momento consumativo del reato, senza che rilevi la successiva riparazione o eliminazione del danno.
- Una doglianza di vizio motivazionale è inammissibile o infondata quando si limita a formule generiche o a contestazioni che non colgono la reale ratio della motivazione impugnata.
- La censura relativa all'applicazione di pene sostitutive non può essere proposta utilmente in cassazione se non risulta che la relativa richiesta sia stata avanzata nel giudizio di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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