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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33998/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L’imputata ha impugnato la sentenza del 17 luglio 2025 della Corte di appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado prosciogliendola, per difetto di querela, da due episodi di furto e confermandone la condanna per il furto consumato ai danni della persona offesa, con rideterminazione della pena. Secondo la ricostruzione di merito, l’imputata era entrata nel bar di un’area di servizio, aveva finto di recarsi in bagno e aveva raggiunto la zona riservata al personale, dove aveva sottratto 1.500 euro dalla borsa della persona offesa, custodita in un armadietto. Con il primo motivo ha contestato l’affermazione di responsabilità, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per asserita contraddittorietà rispetto al significato e alla capacità dimostrativa delle prove. Con il secondo ha contestato l’aggravante della destrezza, sostenendo di avere soltanto approfittato di una disattenzione non provocata dalla stessa. Con il terzo ha chiesto il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. Con il quarto e il quinto ha censurato il giudizio di bilanciamento delle circostanze, formulato in termini di equivalenza, e l’eccessiva severità della pena.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo: la destrezza non ricorreva, perché la vittima non esercitava vigilanza sulla somma, custodita in un locale diverso da quello aperto al pubblico, e lo stratagemma utilizzato serviva a procurarsi l’accesso all’area riservata, non a provocare o orientare una distrazione della persona offesa. La Corte ha rilevato che l’eventuale mezzo fraudolento non era stato contestato né riconosciuto nei precedenti gradi e non poteva essere accertato per la prima volta in cassazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la responsabilità era fondata sui filmati di videosorveglianza e sul riconoscimento fotografico dell’imputata da parte della persona offesa, mentre le censure erano generiche e di fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la difesa non aveva fornito elementi concreti per smentire l’importo riferito dalla persona offesa né spiegato perché la sottrazione di 1.500 euro dovesse considerarsi di speciale tenuità. Il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata annullata limitatamente all’aggravante della destrezza, da eliminare, e al trattamento sanzionatorio, da rideterminare da altra sezione della Corte di appello di Firenze; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 4, c.p.

    Ne discende che il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quando il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore.

    L’aggravante della destrezza richiede una capacità operativa ulteriore rispetto a quella ordinariamente necessaria per commettere il furto, diretta a distogliere o allentare la vigilanza del detentore. Non è sufficiente approfittare di una disattenzione o di un’occasione favorevole non provocata dall’agente; nel caso concreto, lo stratagemma per accedere a un’area riservata non aveva creato una distrazione della vittima.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    In secondo luogo, la tesi difensiva entra in evidente contraddizione, laddove sostiene che la somma di 1.500,00 euro non può "aprioristicamente qualificarsi come irrisoria o come consistente"; e, in ogni caso, la difesa non spiega perché, all'opposto di quanto sostenuto con la prima obiezione, il danno provocato dalla sottrazione di un simile importo dovrebbe connotarsi in termini di particolare tenuità.

    La richiesta dell’attenuante per il danno di speciale tenuità deve essere sostenuta da argomenti concreti idonei a dimostrare la particolare tenuità del danno; una deduzione meramente ipotetica o contraddittoria, non accompagnata da elementi che smentiscano l’importo accertato, non è sufficiente.

Massime di principio

  • L’aggravante della destrezza presuppone una particolare abilità o capacità operativa, ulteriore rispetto a quella ordinariamente necessaria per sottrarre il bene, che si traduca nell’elusione della normale vigilanza del detentore.
  • Quando la destrezza si fonda sull’astuzia o sull’intervento sull’attenzione della vittima, l’aggravante sussiste soltanto se l’agente o un complice ha provocato la condizione favorevole alla sottrazione, ad esempio creando una distrazione o concentrando altrove l’attenzione della persona offesa. Non basta cogliere un’occasione di disattenzione preesistente o esterna alla condotta.
  • Lo stratagemma impiegato per ottenere l’accesso a un luogo interdetto al pubblico non integra, di per sé, la destrezza se non serve a provocare o allentare la vigilanza della vittima sul bene. Un’eventuale diversa qualificazione come mezzo fraudolento non può essere accertata per la prima volta in cassazione se non è stata contestata né riconosciuta nei precedenti gradi.
  • La richiesta dell’attenuante del danno di speciale tenuità deve essere supportata da elementi concreti e da una motivazione coerente sulla particolare esiguità del danno; non è sufficiente una prospettazione ipotetica o contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieFurto
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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