Cassazione Civile, Sentenza n. 6680/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego dell'Agenzia delle Entrate al rimborso derivante dalla tassazione integrale del trattamento pensionistico che aveva incluso l'indennità di volo. Sosteneva che l'indennità di volo, prevista dall'art. 907 c. nav., è riconducibile alla sola qualifica di personale di volo e rimane dovuta anche nei periodi di interruzione del rapporto, per cui non dovrebbe concorrere alla formazione della base pensionistica e dovrebbe beneficiare della ridotta tassazione prevista dall'art. 51, comma 6, TUIR (tassazione ridotta delle indennità di navigazione e di volo). La CTR aveva ritenuto applicabile il beneficio solo se l'indennità fosse riferita all'effettiva prestazione del servizio di volo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 51, comma 6, TUIR debba essere interpretato restrittivamente: la parziale esenzione fiscale si giustifica solo se l'indennità è effettivamente collegata all'attività di volo o di navigazione e corrisposta in costanza di servizio. Le somme corrisposte a titolo di trattamento di quiescenza, anche se calcolate tenendo conto di indennità di volo, non godono della parziale esenzione e sono tassabili integralmente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (liquidate in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito) e al pagamento del contributo unificato secondo le norme vigenti.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: la deroga fiscale (ridotta tassazione) riguarda le indennità e maggiorazioni ricollegate all'attività di volo o navigazione corrisposte in costanza di servizio. Non si estende a somme corrisposte a titolo di trattamento di quiescenza, anche se tali somme sono calcolate tenendo conto delle indennità.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma generale sulle categorie di reddito; la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione restrittiva dell'art. 51 in relazione all'esenzione/agevolazione.
Prevede l'indennità di volo per il personale di volo; il ricorrente affermava che la norma collega l'indennità alla qualifica e alla sua autonoma spettanza anche in periodi di interruzione. La Corte però ha ritenuto che, ai fini del beneficio fiscale di cui all'art. 51 TUIR, rileva il nesso con l'effettiva prestazione di volo e la corresponsione in costanza di servizio.
D.P.R. n. 131/1978, art. 6
Richiamato dalla giurisprudenza: giustifica la ridotta tassazione solo quando il lavoratore svolge un servizio di volo effettivo; se l'indennità è erogata scollegata dal servizio a bordo viene meno la ragione giuridica dell'esenzione.
L. 23 marzo 1978, n. 83, art. 5
Norma richiamata nei precedenti giurisprudenziali riferiti al personale militare (indennità di aeronavigazione); la Corte ha chiarito che il principio di collegamento al servizio effettivo vale per qualsiasi indennità di volo, militare o civile.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2008, n. 11/E
Indicata come prassi dell'amministrazione: anche dall'Amministrazione finanziaria è desumibile la prassi di non estendere la ridotta tassazione alle somme erogate in costanza di quiescenza.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma che legittima l'applicazione di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale obbligo contributivo a carico del ricorrente.
Citato nel ricorso per evidenziare minore tutela assicurativa del personale civile rispetto a quello militare; la Corte non l'ha ritenuto decisivo ai fini dell'interpretazione fiscale dell'art. 51 TUIR.
Massime di principio
- Il beneficio fiscale previsto dall'art. 51, comma 6, TUIR per indennità di volo o navigazione si applica solo quando l'indennità è collegata all'effettiva prestazione del servizio di volo e corrisposta in costanza di servizio; non si estende alle somme percepite a titolo di trattamento di quiescenza.
- L'agevolazione fiscale prevista per indennità di volo è soggetta a interpretazione restrittiva trattandosi di una deroga alla tassazione ordinaria; il contribuente deve dimostrare il nesso diretto fra la somma e l'effettiva attività di volo.
- Il fatto che una norma (es. art. 907 c.n.) preveda l'indennità in relazione alla qualifica non implica automaticamente che la stessa resti esente o parzialmente esente quando sia incorporata o riassorbita nel trattamento pensionistico.
- Differenze di status (militare vs civile) o di tutela non inducono automaticamente la Corte a estendere benefici fiscali oltre quanto espressamente previsto dal legislatore; la scelta normativa è rimessa al legislatore.
- In situazioni analoghe il contribuente che pretende il regime agevolato dovrebbe documentare con elementi probatori (buste paga, cedolini, attestazioni di servizio, contratti collettivi) che l'indennità è stata corrisposta per servizio effettivo e in costanza di rapporto di lavoro attivo.
- Le controversie su interpretazioni restrittive di norme agevolative sono difficilmente risolvibili favorevolmente se basate solo su differenze di trattamento tra categorie: è preferibile agire dimostrando il legame funzionale dell'indennità con l'attività volativa.
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