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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19986/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente, senza pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, applicando il principio di causalità poiché la controparte non aveva aderito alla rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento. La parte resistente ha resistito con controricorso ed ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 348-bis c.p.c. Successivamente, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ha verificato che la rinuncia fosse conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c. e ha rilevato che la controricorrente non vi aveva aderito.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato dall’eccezione della controricorrente sull’inammissibilità del ricorso; il testo non sviluppa però una specifica interpretazione della norma da parte della Corte, perché il giudizio si estingue per rinuncia.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è ritenuta valida perché conforme ai requisiti prescritti dalla norma.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata in modo conforme ai requisiti di legge, determina l’estinzione del giudizio quando la controparte non vi aderisca.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non accettata dalla controparte, le spese processuali possono essere poste a carico del rinunciante in applicazione del principio di causalità.
  • L’eventuale eccezione di inammissibilità del ricorso resta assorbita quando il giudizio si estingue per rinuncia valida e rituale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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