Cassazione Penale, Ordinanza n. 07835/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo preclusa la questione di incompetenza territoriale perché il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo come unico motivo l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado. Il ricorso mirava quindi a rimettere in discussione la competenza per territorio dopo che il processo si era svolto con rito abbreviato. La Corte ha però rilevato che la richiesta di giudizio abbreviato comporta la preclusione di ogni questione sulla competenza territoriale: una volta instaurato quel rito, l'incompetenza per territorio non può essere né eccepita né rilevata d'ufficio, e non può essere riproposta in appello o in cassazione.
Norme richiamate
La richiesta di giudizio abbreviato preclude la possibilità di far valere questioni sulla competenza per territorio del giudice; l'incompetenza territoriale non è più eccepibile né rilevabile d'ufficio dopo l'instaurazione del rito abbreviato.
La preclusione processuale determina l'inammissibilità del ricorso quando viene dedotta una questione non più proponibile per effetto della scelta del rito abbreviato.
Massime di principio
- La richiesta di giudizio abbreviato determina una preclusione definitiva alla deduzione o rilevazione dell'incompetenza per territorio del giudice di primo grado.
- Una volta scelto il rito abbreviato, la questione di competenza territoriale non può essere riproposta né in appello né in cassazione.
- La preclusione alla contestazione della competenza territoriale risponde all'esigenza di assicurare la speditezza del processo, ritenuta prevalente rispetto all'interesse alla verifica della competenza territoriale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un vizio processualmente precluso e non più scrutinabile per effetto della scelta del rito.
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Come è indicizzato
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