Cassazione Penale, Sentenza n. 24882/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia sostenendo che vi fosse una difformità tra l'itinerario logico-giuridico seguito dalla corte per la commisurazione della pena e le conclusioni concordate in udienza fra le parti (Procura Generale e appellante), ossia che la sentenza non avrebbe rispettato l'accordo sul calcolo della pena, pur avendo le parti indicato la pena finale in mesi quattro di reclusione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante l'eventuale differenza nel percorso motivazionale adottato dalla corte rispetto a quello concordato dalle parti quando la pena finale coincide con quella oggetto dell'accordo. Ha inoltre osservato che, nel caso di specie, non sussisteva neppure una reale difformità, dato che la Corte territoriale aveva riconosciuto le attenuanti generiche e ridotto l'aumento per la continuazione, ottenendo la pena finale di quattro mesi richiesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
Richiamato come norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti, con conclusioni scritte; la Corte ha agito ai sensi di tale disposizione.
Art. 599-bis codice di procedura penale
La giurisprudenza interpretativa limita il sindacato della Corte di cassazione sugli accordi sulla pena (patteggiamento in appello) alla sola verifica dell'illegalità; quindi è irrilevante il diverso percorso motivazionale se la pena finale corrisponde a quella concordata.
Art. 606 codice di procedura penale
Richiamato come base normativa per la condanna alle spese per il ricorso inammissibile (conseguenze dell'inammissibilità), ivi compresa la possibilità di irrogare una somma a titolo di ammenda in caso di colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- Se in sede di patteggiamento o accordo in appello la pena finale indicata dalle parti è recepita dalla sentenza, eventuali differenze nel percorso motivazionale adottato dalla corte sono irrilevanti ai fini della cassazione salvo che non emergano profili di illegittimità della decisione.
- La Corte di Cassazione limita il suo controllo sugli accordi sulla pena (art. 599-bis c.p.p.) alla verifica di eventuali profili di illegalità; non può sostituirsi alle valutazioni compiute in appello quando il risultato (pena finale) corrisponde all'accordo.
- Per contestare con successo la modulazione della pena occorre dimostrare che la sentenza abbia concretamente disatteso l'accordo sulle conseguenze sanzionatorie o che vi sia stata una palese violazione di legge; mere discrepanze argomentative non sono sufficienti.
- Un ricorso per cassazione fondato su una presunta discrepanza procedurale ma che non evidenzi una diversa ed effettiva gravità della pena è a rischio di inammissibilità e può comportare condanna alle spese e ammenda per colpa nell'impugnazione.
- In casi simili è preferibile che il difensore specifichi con precisione in che modo la sentenza abbia alterato l'accordo (es. diversa misura finale, omissione del riconoscimento di attenuanti, illegittimità della motivazione) per evitare la declaratoria di inammissibilità.
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