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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47408/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter legge 26/07/1975 n. 354. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: a suo dire il Tribunale avrebbe interpretato l'istituto in modo non conforme alle indicazioni della Corte costituzionale (sent. n. 253/2019), omettendo di illustrare le ragioni per le quali si ritenesse la sua perdurante contiguità a compagini mafiose, nonostante la regolarità della condotta tenuta in carcere

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure, confermando che il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai criteri giurisprudenziali e costituzionali: il richiedente, condannato per reati "di prima fascia" (associazione mafiosa), non ha allegato elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione relativa di pericolosità sociale; il giudice deve accertare regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento rieducativo, nonché acquisire informazioni da Autorità (Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale competente, Comitato per l'ordine e la sicurezza). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00

Norme richiamate

  • art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354

    "Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ... il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio ..."; ottavo comma: "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza ..."

    L'art. 30-ter disciplina i presupposti dei permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento. Per reati "di prima fascia" la concessione è subordinata a elementi concreti che escludano attuali collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino

  • art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Non riportata integralmente nel testo

    Richiesto accertamento che escluda l'attualità di collegamenti del detenuto con criminalità organizzata, terroristica o eversiva; elemento rilevante nell'istruttoria sui permessi per condannati per reati mafiosi

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    Non riportata integralmente nel testo

    Ha trasformato in presunzione relativa (e non più assoluta) la valutazione di pericolosità per i condannati per reati mafiosi: il richiedente può vincere tale presunzione mediante elementi fattuali e il giudice ha l'onere di integrare l'istruttoria, acquisendo informazioni dalle Autorità competenti; tuttavia il regime probatorio resta rigoroso

  • Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2022

    Non riportata integralmente nel testo

    Ha chiarito che non è irragionevole differenziare gli oneri probatori tra chi non collabora per libera scelta e chi è oggettivamente impossibilitato; resta centrale la valutazione oggettiva della magistratura di sorveglianza

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta; Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca)

    Non riportata integralmente nel testo

    Delineano che il condannato non collaborante può allegare elementi fattuali (assenza di procedimenti post-carcerazione, partecipazione al percorso rieducativo, ecc.) idonei, anche logicamente, a contrastare la presunzione di pericolosità; al giudice compete eventualmente integrare l'istruttoria e richiedere informazioni istituzionali

Massime di principio

  • Per i condannati per reati mafiosi la concessione del permesso premio richiede non solo la regolarità di condotta ma anche elementi oggettivi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di loro ripristino
  • La presunzione di pericolosità è oggi relativa: il richiedente può presentare elementi fattuali (es. assenza di indagini successive, partecipazione a programmi rieducativi, mancanza di contatti intercettati) che, pur se non decisivi, siano logicamente idonei a contrastarla
  • Il giudice di sorveglianza ha l'obbligo di completare l'istruttoria, anche d'ufficio, acquisendo informazioni dalla Procura nazionale antimafia, dalla Procura distrettuale competente e dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica
  • Gli oneri probatori non possono fondarsi esclusivamente sulla buona condotta soggettiva del detenuto: è necessaria prova di elementi oggettivi e specifici che dimostrino il definitivo distacco dagli ambienti criminali
  • In assenza di elementi contrari alla presunzione di pericolosità il rifiuto del permesso premio è legittimo e difficilmente contestabile in sede di legittimità

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