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Sentenza

Sentenza n. 1903/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202200486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ricorrente ha dichiarato il 29 luglio 2026 di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro la rettifica e l’archiviazione. Ha compensato le spese di lite in considerazione delle circostanze del giudizio.

TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rettifica della concessione edilizia in sanatoria del 1995, con eliminazione di alcune ubicazioni riferite all’istanza di condono, e successiva archiviazione della richiesta di accertamento di conformità del 2015

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la rettifica della concessione edilizia in sanatoria n. 2454/S del 1995, relativa all’istanza di condono S/72464, nella parte in cui eliminava le ubicazioni di via del Rossellino n. 17, n. 70 e n. 11. Ha inoltre impugnato l’archiviazione della richiesta di accertamento di conformità B. 10254/2015, motivata dal Comune con l’assenza di un titolo di condono legittimante lo stato dei luoghi. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    ritenuto quindi di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte prima della decisione di merito, determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, d.lgs. 104/2010

    La pronuncia non contiene un passaggio di applicazione o interpretazione dell’art. 85, comma 9, c.p.a.; la disposizione è soltanto richiamata tra quelle viste.

    La norma è richiamata nell’intestazione, ma il testo non espone una sua specifica applicazione o interpretazione.

Massime di principio

  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato: se il ricorrente, prima della decisione di merito, dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta, il giudice dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può deciderlo nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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