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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31651/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società appaltatrice aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di due distinte poste creditorie: una di euro 18.408,00 relativa al saldo di lavori eseguiti in un cantiere in base a un contratto di appalto del 3 novembre 2015, e una di euro 25.319,43 relativa al saldo di lavori eseguiti in altro cantiere, per i quali le condizioni economiche e contrattuali risultavano da offerte del 1 luglio 2016, 25 luglio 2016 e 23 febbraio 2017. La società committente aveva proposto opposizione sostenendo l'inammissibilità/improcedibilità della domanda monitoria per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ragione di una clausola compromissoria contenuta nel contratto del 3 novembre 2015, che devolveva agli arbitri rituali le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione di quella scrittura privata. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo che la clausola arbitrale coprisse l'intera pretesa. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 819-ter e 112 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la clausola compromissoria riguardasse solo il contratto del 3 novembre 2015 e non anche le pretese derivanti dal diverso e autonomo rapporto documentato dalle offerte del 2016-2017.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza solo in parte. Ha ritenuto che il credito di euro 25.319,43 derivasse da un contratto autonomo, distinto da quello del 3 novembre 2015, privo di collegamento funzionale con quest'ultimo e quindi non coperto dalla clausola compromissoria; per tale parte ha annullato la sentenza impugnata e ha dichiarato la competenza del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Ha invece confermato la sentenza del Tribunale quanto alla pretesa di euro 18.408,00, perché fondata sul contratto del 3 novembre 2015 e quindi soggetta alla clausola arbitrale. Le spese del giudizio di regolamento sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    indicato quale base del regolamento di competenza proposto contro la sentenza del Tribunale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale.

  • art. 819-ter c.p.c.

    richiamato per contestare l'erronea affermazione della competenza arbitrale rispetto a una domanda derivante da contratto diverso.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la decisione nella parte in cui avrebbe esteso la clausola compromissoria oltre i limiti della domanda e del rapporto dedotto.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione del contratto e della clausola compromissoria, ritenuta applicabile solo al contratto che la contiene.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria contenuta in un contratto si estende alle controversie relative a quel rapporto e, in mancanza di elementi testuali o funzionali univoci, non può essere automaticamente riferita a pretese nascenti da un diverso contratto.
  • Quando tra due negozi manca un collegamento funzionale e il secondo presenta oggetto, prezzo e modalità di pagamento autonomi, esso va considerato contratto distinto, con la conseguenza che la clausola arbitrale del primo non vi si applica.
  • Ai fini della delimitazione dell'ambito della clausola compromissoria occorre verificare concretamente la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio e non limitarsi alla vicinanza fattuale delle prestazioni eseguite.
  • Anche in presenza di un rapporto economico tra più interventi o commesse, la sola sequenza temporale o la comune esecuzione presso lo stesso soggetto non bastano a configurare un unico programma negoziale idoneo a estendere la deroga alla competenza del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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