Cassazione Penale, Ordinanza n. 29189/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo giudicante)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Nola per i reati contestati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito, perché rileva d'ufficio un vizio formale dell'atto: il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p. Il difensore di fiducia si è limitato ad autenticare la firma e a depositare l'atto quale delegato al solo deposito, senza assumere la titolarità della sottoscrizione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché l'impugnazione è stata sottoscritta personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È richiamato come base della condanna di merito confermata in appello; dalla sentenza non emergono profili interpretativi sul contenuto della norma.
È richiamato come ulteriore reato oggetto della condanna confermata in appello; non vi sono sviluppi interpretativi specifici.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, quando il difetto è rilevabile ictu oculi.
"a pena di inammissibilità"
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; è irrilevante la sola autenticazione della firma dell'imputato o la delega al deposito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, qui esclusa.
È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha rafforzato il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un difensore o la mera delega al deposito non equivalgono alla sottoscrizione dell'atto impugnatorio richiesta dall'art. 613 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso dichiarata per un vizio formale comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando il vizio è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può dichiarare l'inammissibilità con procedura de plano.
Come è indicizzato
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