Cassazione Penale, Sentenza n. 48599/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo confermava colpevole del reato previsto dall'art. 337 c.p., deducendo: 1) vizio di legge e di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2) vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che la condotta fosse di particolare tenuità e che dovesse essere mitigata e sospesa la pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito, seppur sintetica, fosse presente e congrua: l'appello non aveva indicato ragioni concrete a favore delle attenuanti generiche (limitandosi a richiamare impropriamente la "tenuità" ex art. 131-bis) e i precedenti dell'imputato giustificavano la scelta di una pena lievemente superiore al minimo edittale. Quanto alla sospensione condizionale, la Corte ha osservato che i precedenti penali risultavano ostativi al beneficio (anche per l'utilizzazione precedente del beneficio e per condanne intervenute), e l'esclusione della recidiva da parte della Corte di appello non comportava automaticamente la rimozione dell'effetto preclusivo di quei precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
menzionato come titolo di reato oggetto della condanna
identifica il reato contestato; la decisione conferma la condanna di merito per il fatto contestato
richiamato dall'imputato in ordine alla particolare tenuità del fatto
la Corte sottolinea che il semplice richiamo all'art. 131-bis senza indicare circostanze concrete e senza adeguata argomentazione non è idoneo a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche
richiamato in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena
la presenza di precedenti e l'uso anteriore del beneficio possono essere ostativi alla concessione della sospensione condizionale; l'assenza di recidiva specifica non esclude automaticamente l'ostatività di precedenti diversi
art. 99, quarto comma, cod. pen.
menzionato in relazione alla recidiva reiterata infraquinquennale
i giudici di merito possono escludere la recidiva per motivi di occasionalità del fatto e di gravità relativa, ma ciò non elimina automaticamente gli effetti ostativi di precedenti penali distinti rispetto alla recidiva
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario allegare e motivare fatti concreti e rilevanti; il richiamo generico alla "particolare tenuità" ex art. 131-bis non basta se non è supportato da specifiche circostanze.
- Una motivazione anche sintetica è sufficiente se risulta congrua e adeguatamente riferita agli elementi decisivi (es. precedenti, misura della pena rispetto al minimo edittale).
- L'esclusione della recidiva da parte del giudice non elimina automaticamente gli effetti preclusivi derivanti da precedenti penali diversi: i precedenti possono comunque impedire la concessione della sospensione condizionale.
- Chi impugna in Cassazione deve indicare specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti; deduzioni generiche o non corroborate da elementi concreti rischiano l'inammissibilità.
- In presenza di precedenti e di precedente fruizione di benefici, occorre valutare preventivamente e documentare le ragioni per cui tali precedenti non dovrebbero essere considerati ostativi alla concessione di attenuanti o benefici (es. condanne tempo-determinate, riesame della rilevanza penale).
Testo integrale
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