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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36192/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello e il travisamento della prova testimoniale resa da Ronzullo Maria, sulla quale la Corte d'Appello aveva fondato l'assoluzione. Si contestava che tale testimonianza fosse ininfluent e non decisiva rispetto alle ragioni del cambio serratura; si lamentava inoltre la mancata considerazione dell'attendibilità della versione della persona offesa e delle dichiarazioni di altri testi (Patrik Biscu, Massimo Venturi, Rihzen Benaboud) e la trascuratezza della documentazione che dimostrava l'impossibilità per Liguori di recuperare i propri effetti nonostante l'intervento dei Carabinieri e la diffida del 30/09/2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati. Ha riconosciuto la legittimazione della parte civile a proporre ricorso ex art. 576 c.p.p., ha rilevato carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione della Corte d'Appello, e il vizio nella valutazione parziale degli elementi probatori (eccessivo rilievo attribuito alla deposizione di Ronzullo e omessa valutazione di altre dichiarazioni e documenti). Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di riforma in senso assolutorio, il giudice d'appello è tenuto a fornire una motivazione rafforzata. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Riconosce alla parte civile la legittimazione ad impugnare le sentenze penali; la Corte ha ritenuto che tale norma conferisca alla parte offesa il diritto di proporre ricorso per tutelare le proprie pretese civili anche quando l'imputato sia assolto.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Prevede limiti all'efficacia del giudicato penale sulle pretese civili; la Corte ha interpretato che tali limitazioni non possono impedire alla parte civile di esercitare il diritto di impugnazione previsto dall'art. 576 c.p.p., pena l'obbligo di riavviare 'ex novo' il giudizio civile.

  • art. 606, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai ricorsi in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente (parte civile) sia legittimato a proporre ricorso ai sensi di questa disposizione.

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Individua l'interesse processuale necessario per impugnare; la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse concreto della parte civile a impugnare la sentenza assolutoria per ottenere pronunce utili ai fini civili.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti dell'impugnazione sulle statuizioni civili e il rinvio al giudice civile; la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione delle conseguenze civili.

  • Giurisprudenza (Sez. 2 n. 38277 del 07/06/2019 e altri precedenti)

    Sez. 2 n. 38277 del 07/06/2019, Rv. 276954

    Principio per cui, se il giudice d'appello riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna, non essendo obbligato a rinnovare l'istruttoria deve però motivare la diversa valutazione con argomentazione rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni.

  • Sezioni Unite (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019)

    Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953

    Ha avvalorato l'orientamento che riconosce alla parte civile l'interesse ad impugnare sentenze penali estintive (es. per prescrizione) al fine di tutelare le proprie ragioni civili; principio usato dalla Corte per sostenere la legittimazione della parte civile nel caso in esame.

Massime di principio

  • La parte civile ha interesse e legittimazione a impugnare in sede penale una sentenza assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" quando ciò incide sulle sue pretese civili; l'impugnazione mira a ottenere, anche solo ai fini civili, il ribaltamento della pronuncia.
  • Quando la Corte d'Appello riforma una condanna in senso assolutorio deve fornire una motivazione rafforzata che spieghi puntualmente perché il medesimo compendio probatorio conduce a conclusioni difformi rispetto al primo grado.
  • Una singola testimonianza non può essere valutata come decisiva se contrasta con altri elementi probatori documentali e dichiarativi; il giudice deve bilanciare compiutamente tutte le prove rilevanti.
  • Le limitazioni dell'efficacia del giudicato penale previste dall'art. 652 c.p.p. non escludono automaticamente il diritto della parte civile ad impugnare la sentenza penale per tutelare le proprie pretese civili; la mancata tutela in sede penale non deve obbligare a ricominciare il giudizio civile da zero.
  • In presenza di omissioni o valutazioni parziali della prova da parte del giudice d'appello, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio, anche al giudice civile, per garantire la tutela delle posizioni civili derivanti dal fatto.

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