Cassazione Penale, Sentenza n. 28248/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione del processo ad altro giudice ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p., per il presunto pericolo concreto di mancata imparzialità dei giudici di Trento. Il Merz ha denunciato l'esistenza di una "cupola" o associazione segreta descritta come "9+3" (9 giudici più il pubblico ministero D'Angelo e i pubblici ministeri Raimondi e Gallina) e ha affermato che la presunta persona offesa Santel Grazia sarebbe invece parte di tale associazione e autrice di condotte illecite nei suoi confronti. Ha inoltre sostenuto che sui magistrati coinvolti (in particolare il dott. Raimondi) graverebbero numerosi procedimenti e denunce, e ha chiesto anche la riunione del procedimento con altro procedimento analogo pendente in Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la richiesta di rimessione inammissibile per manifesta infondatezza. È stata rigettata anche la richiesta di riunione (in via preliminare) in quanto contrastante con l'esigenza di una sollecita definizione del procedimento. Il Collegio ha ritenuto che le allegazioni del Merz si riducono a congetture, supposizioni e timori soggettivi relativi a singoli magistrati, senza provare una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale in grado di compromettere l'imparzialità dell'ufficio. Per tali ragioni è stata disposta la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi degli artt. 48, co. 6, e 49, co. 2, c.p.p.; si è richiamata anche la giurisprudenza consolidata che considera l'istituto della rimessione di natura straordinaria.
Norme richiamate
disciplinano la rimessione ad altro giudice per causa che rendano dubbia l'imparzialità; la loro applicazione è eccezionale e richiede la dimostrazione di una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale
consente la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza quando sia manifestamente infondata (utilizzata qui per dichiarare inammissibile la richiesta di rimessione)
attribuisce al giudice il potere di condannare al pagamento delle spese del procedimento e di irrogare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in caso di istanze infondate; applicata per la condanna a euro 3.000,00
Cass. S.U. 28 gennaio 2003, n. 13687 (giurisprudenza)
richiama il principio secondo cui la rimessione ha carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente; la richiesta deve fondarsi su circostanze gravi che giustifichino il timore di compromissione dell'imparzialità
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000 (giurisprudenza costituzionale)
confermato il principio che richieste manifestamente infondate non giustificano l'assenza di colpa dell'istante, legittimando l'imposizione di sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- La rimessione ad altro giudice (artt. 45-46 c.p.p.) è un rimedio eccezionale: serve prova di una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale che metta concretamente a rischio l'imparzialità dell'ufficio giudiziario
- Allegazioni generiche, accuse di "complotti" o denunce non specificamente documentate contro singoli magistrati non sono sufficienti a giustificare la rimessione; occorrono elementi concreti e circostanziati
- Gli atti e i comportamenti del pubblico ministero possono rilevare ai fini della rimessione solo se è dimostrabile che hanno pregiudicato la libera determinazione delle persone che partecipano al processo o hanno creato un fondato motivo di sospetto sull'imparzialità dell'ufficio
- Richieste manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla cassa delle ammende); chi propone istanze temerarie non è esente da colpa
- Richiedere la riunione di procedimenti o altre misure dilatorie può essere rigettato se contrasta con l'esigenza di una sollecita definizione del procedimento principale
- Per una corretta strategia difensiva, in caso di sospetti di parzialità è preferibile raccogliere e produrre elementi documentali concreti (atti, intercettazioni, provvedimenti disciplinari, testimonianze dirette) che dimostrino l'esistenza di un'influenza sistematica sull'organo giudicante
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