Cassazione Penale, Ordinanza n. 25726/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato sostanziale oggetto del giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28/01/2025 deducendo vizi di motivazione e omessa valutazione di una prova decisiva. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo manifestamente infondato e, soprattutto, generico, perché priva di una articolata critica alla sentenza impugnata e della precisa indicazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
La sentenza richiama in termini impliciti il principio per cui il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e articolate; la genericità dei motivi determina l'inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione o omessa valutazione di prove senza confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata.
- La censura in cassazione deve indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto che si assumono errate, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva o apodittica.
- La mancata articolazione di una critica effettiva e puntuale alla decisione di merito comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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