Sentenza n. 1817/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento a) del provvedimento di rifiuto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, Prot. N. 10951-P del 07/10/2025, pratica N. 20250020696, notificato brevi manu in data 16/10/2025 (All. 01); b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi debba considerarsi comunque posto in rapporto di correlazione, nonché i pareri, le proposte e le valutazioni che possano aver concorso all'emanazione degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad. Ha contestato, in particolare, la valutazione negativa del requisito economico, deducendo l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, poiché l'amministrazione avrebbe richiesto una non meglio precisata capienza patrimoniale invece di verificare la disponibilità dei mezzi economici di sussistenza previsti dalla disciplina applicabile. Il ricorrente aveva prodotto copiosa documentazione relativa alla propria provvista economica e a quella dei familiari. Il giudice rileva inoltre che l'amministrazione non aveva eseguito il riesame disposto nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla valutazione del requisito economico. La soglia rilevante è quella prevista dalla lett. B) del punto 15 dell'Allegato A al d.m. n. 850/2011 e dal punto 2, parte II, della circolare MIUR del 15 aprile 2025, pari a euro 534,41 mensili e a euro 6.947,33 annuali per l'anno accademico 2025-2026. In ossequio al principio di legalità, la verifica deve concentrarsi sulla disponibilità dei mezzi necessari al mantenimento nel primo anno di studi, non su un'indeterminata capienza patrimoniale. La possibilità di svolgere un lavoro subordinato a tempo parziale può essere considerata nel quadro della disciplina applicabile, mentre la verifica dei mezzi di sostentamento per gli anni successivi compete alla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. I redditi dei familiari, pur non essendo direttamente computabili per il superamento della soglia, devono essere considerati per valutare effettività e solidità della provvista economica. L'istruttoria e la motivazione del diniego sono state ritenute insufficienti. Il mancato riesame da parte dell'amministrazione, disposto in sede cautelare, è stato altresì valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Il provvedimento è stato annullato; le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti e sentite le parti.
Il mancato adempimento dell'amministrazione al riesame disposto nella fase cautelare è stato valorizzato ai fini della decisione.
lett. B) del punto 15 dell'Allegato A al d.m. n. 850/2011
Individua i mezzi economici di sussistenza richiesti per il rilascio del visto per studio.
punto 2, parte II, della circolare MIUR 15 aprile 2025
Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali
Quantifica per l'anno accademico 2025-2026 i mezzi economici necessari al mantenimento dello studente straniero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, la verifica della disponibilità economica deve essere effettuata sulla base delle soglie e dei criteri stabiliti dalla disciplina vigente, senza sostituirli con una generica e indeterminata valutazione di capienza patrimoniale.
- Per il rilascio del visto per studio è sufficiente che il richiedente dimostri la disponibilità dei mezzi necessari al proprio mantenimento durante il primo anno del corso, mentre l'accertamento dei mezzi di sostentamento relativi agli anni successivi compete alla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
- I redditi dei familiari del richiedente, pur non essendo direttamente computabili ai fini del superamento della soglia economica prevista, devono essere considerati dall'amministrazione per valutare l'effettività e la solidità complessiva della provvista economica.
- Un diniego di visto fondato sull'insussistenza del requisito economico è illegittimo per insufficienza di istruttoria e motivazione quando non considera la documentazione prodotta dal richiedente e applica un parametro patrimoniale indeterminato anziché la soglia normativa vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →