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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12643/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre imputati avevano impugnato la sentenza di condanna per ricettazione (beni con marchi contraffatti) sostenendo che in appello la difesa aveva invocato il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (estesa alla ricettazione dalla riforma Cartabia / d.lgs. 150/2022) e che tale istanza non era stata valutata. I ricorrenti adducevano che la merce era di modesto valore e che non risultava l'abitualità del reato, elementi idonei a giustificare l'applicazione dell'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che l'istanza di applicazione dell'art. 131-bis fosse formulata in modo generico e priva di adeguati elementi probatori. Pur non avendo fornito un'espressa motivazione punto per punto, la Corte di appello aveva implicitamente rigettato la richiesta richiamando la motivazione del Tribunale: valore non trascurabile dei beni, negativa personalità e precedenti specifici dei ricorrenti, elementi che fanno ritenere la condotta non episodica e precludono il riconoscimento della causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riferita come causa di non punibilità (particolare tenuità) che, per effetto della riforma (d.lgs. 150/2022), può trovare applicazione anche per la ricettazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, i requisiti non sussistessero per valore dei beni e per la personalità e i precedenti degli imputati, e che la richiesta difensiva fosse formulata in modo generico e non supportata da elementi specifici

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione), quarto comma

    La Corte d'appello aveva escluso la speciale tenuità del fatto ai sensi del richiamato comma, considerando il valore non di infima rilevanza dei beni e la natura della condotta; tale valutazione è stata ritenuta idonea a escludere l'operatività dell'istituto di non punibilità invocato

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata come parametro per valutare gravità oggettiva del reato e grado di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che la valutazione complessiva degli indici di gravità e della personalità degli imputati ostasse al riconoscimento della particolare tenuità

  • decreto legislativo 150/2022 (riforma Cartabia)

    Normativa che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis anche a reati quali la ricettazione; la Corte ha comunque sottolineato che l'applicazione della norma richiede una istruttoria e deduzioni specifiche e non può fondarsi su richieste generiche

Massime di principio

  • Una richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis formulata in modo generico, senza indicare e documentare gli elementi favorevoli (valore effettivo del danno, assenza di abitualità, mancanza di precedenti specifici, circostanze personali rilevanti), rischia l'inammissibilità o il rigetto.
  • Il giudice di appello può implicitamente rigettare una richiesta non motivata se la sua argomentazione complessiva mostra indici contrari (es.: valore non trascurabile dei beni, precedenti specifici, elementi che suggeriscono attività abituale). In Cassazione tale rigetto implicito non è necessariamente censurabile.
  • La modifica normativa che estende l'applicabilità dell'art. 131-bis (es. riforma Cartabia) consente di invocare la causa di non punibilità anche per reati precedentemente esclusi, ma l'istanza deve essere supportata da circostanze fattuali e probatorie adeguate e non limitarsi a un richiamo generico alla nuova norma.
  • In sede di impugnazione scritta (rito cartolare) è particolarmente importante che la difesa esponga dettagliatamente i fatti e gli elementi di diritto che giustificano l'applicazione dell'istituto favorevole; la mancata esplicitazione può rendere la richiesta inefficace.
  • Fattori che normalmente ostano al riconoscimento della particolare tenuità (o della causa di non punibilità): valore non trascurabile del bene, qualità della merce, ripetitività o abitualità dell'attività, precedenti specifici dell'imputato e altri indici di pericolosità sociale.

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