Cassazione Penale, Sentenza n. 39401/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la condanna di primo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. I motivi lamentano violazione di legge e vizio motivazionale: la sentenza impugnata sarebbe superficiale nelle valutazioni probatorie, non avrebbe considerato adeguatamente le deduzioni difensive e si sarebbe limitata a richiamare le dichiarazioni del curatore fallimentare senza approfondirle.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi formulati sono privi della necessaria correlazione specifica alle argomentazioni adottate dalla Corte d'Appello (motivi generici e non puntuali). Tuttavia, preso atto della revoca della costituzione di parte civile, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, in quanto la revoca estingue il rapporto processuale civile nel processo penale e fa venir meno gli effetti della costituzione di parte civile e la correlata condanna risarcitoria.
Norme richiamate
La revoca della costituzione di parte civile deve avvenire nelle forme previste dall'art. 82; una revoca ritualmente effettuata determina l'estinzione del rapporto processuale civile nel giudizio penale.
art. 76, secondo comma cod. proc. pen.
In caso di revoca della costituzione di parte civile cessano gli effetti della costituzione stessa, con conseguente caducazione delle statuizioni civili fondate su quella costituzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019; Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015
La Cassazione ha più volte affermato che i motivi di ricorso sono inammissibili se mancano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; inoltre, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità la Corte deve annullare senza rinvio le statuizioni civili.
Massime di principio
- Motivi generici di vizio motivazionale o di insufficiente apprezzamento probatorio sono spesso inammissibili in Cassazione se non collegati in modo specifico alle argomentazioni adottate dal giudice di merito.
- In sede di ricorso per cassazione è necessario formulare una critica puntuale e correlata alle ragioni logiche e giuridiche esposte nella motivazione impugnata; l'assenza di tale correlazione porta all'inammissibilità.
- La revoca della costituzione di parte civile, se effettuata rituale ai sensi dell'art. 82 c.p.p., determina l'estinzione del rapporto processuale civile e impone alla Cassazione di annullare senza rinvio le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.
- L'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili comporta la caducazione delle eventuali condanne risarcitorie suffragate dall'iniziativa della parte offesa revocante.
- Per chi avanzi questioni penali e civili connesse, valutare la strategia processuale: la revoca della costituzione di parte civile può eliminare le pretese civili, mentre il ricorso per cassazione richiede motivi ben articolati e specifici per incidere sulla decisione di merito.
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