Cassazione Penale, Ordinanza n. 27549/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 gennaio 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso era affidato a un unico motivo, articolato in più censure, con cui la difesa contestava la tenuta del compendio probatorio e chiedeva, nella sostanza, una diversa lettura degli elementi acquisiti. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze si risolvevano in richieste di merito non consentite in sede di legittimità, senza individuare specifici travisamenti della prova e riproponendo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni ritenute logiche e pertinenti. La Corte di appello, in linea con il Tribunale, aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle ammissioni dell'imputato e sulla convergenza delle dichiarazioni rese dalla madre e dalla compagna al momento dell'intervento dei carabinieri, ritenute riscontrate dall'attività investigativa immediata (tra cui la necessità di sfondare la porta della baracca e il mancato rinvenimento delle chiavi nel luogo indicato dall'imputato).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del merito e delle prove, senza specifica indicazione di travisamenti e senza critica puntuale alla motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per giustificare la valutazione dei profili di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle fonti probatorie, salvo che siano dedotti specifici vizi di legittimità o puntuali travisamenti della prova.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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