Cassazione Penale, Ordinanza n. 16080/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello a seguito di giudizio abbreviato alla pena di cinque mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo deducendo violazione di legge in relazione alla configurabilità del delitto contestato. La censura mirava sostanzialmente a contestare la sussistenza del fatto tipico sulla base del modesto quantitativo di sostanza sequestrata, inferiore alla dose media giornaliera drogante, sostenendo quindi l'insussistenza del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e sollecitava, in realtà, una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; inoltre non indicava specifici travisamenti della prova, mentre la Corte d'appello aveva motivato sul fatto che la quantità rinvenuta era comunque superiore alla metà della dose media singola e non irrisoria, e che parte della sostanza era verosimilmente andata dispersa per la condotta dell'acquirente che aveva gettato l'involucro a terra tentando di occultarlo con il piede.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti e ribadisce che la configurabilità del reato non è esclusa automaticamente dal rinvenimento di una quantità inferiore alla dose media giornaliera drogante, dovendosi valutare complessivamente la concreta offensività della condotta e gli elementi probatori disponibili.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio né una lettura alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito, salvo l'allegazione di specifici travisamenti della prova.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della sua tenuta logico-giuridica e non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
- Nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il dato quantitativo dello stupefacente non è di per sé decisivo in senso assolutorio: anche una quantità inferiore alla dose media giornaliera drogante può integrare il fatto, se non irrisoria e valutata nel contesto concreto.
- La dispersione di parte della sostanza per effetto della condotta dell'agente può essere valorizzata per stimare, con ragionevole certezza, una quantità originaria superiore a quella effettivamente sequestrata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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