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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21796/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna per il reato di calunnia. Con ricorso per cassazione proposto congiuntamente da due imputati, venivano articolati motivi comuni. Il primo motivo contestava in sostanza la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una diversa lettura delle vicende criminose; tale doglianza veniva poi ribadita con memoria successiva. Il secondo motivo lamentava l'omesso esame della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che la Corte territoriale non vi avesse risposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una censura di merito, diretta a ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d'appello era ampia, analitica e logica. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. era stata solo genericamente evocata in appello nelle conclusioni, senza specifiche ragioni a sostegno, sicché era legittima la mancata risposta del giudice di merito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    indicato come titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    la richiesta di particolare tenuità del fatto è stata ritenuta genericamente formulata in appello e quindi non idonea a imporre una risposta specifica del giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, né prospettare una ricostruzione alternativa delle vicende criminose quando il giudice di merito abbia già offerto una motivazione completa, analitica e логica.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere specifica e sorretta da concrete allegazioni: una richiesta generica formulata in appello non obbliga il giudice a una risposta espressa e non può essere validamente riproposta in cassazione.
  • La mancata misurazione del ricorso con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata espone la censura a inammissibilità, specie quando si limitano a contrapporre letture soggettive del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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