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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10691/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria promossa per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di vendita immobiliare del 5 giugno 1995, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale dei creditori dell'alienante. La società attrice sosteneva che l'immobile fosse stato prima alienato dal proprietario originario a due acquirenti legati a lui da vincolo di affinità. I convenuti eccepivano, tra l'altro, che una delle persone indicate come acquirente non fosse quella effettivamente parte dell'atto e che l'azione fosse prescritta. Riuniti i giudizi introdotti in anni diversi, il tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione; la corte d'appello confermava. In cassazione la società ricorrente proponeva un unico motivo per violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma senza indicare specificamente le norme asseritamente violate né confrontarle con le rationes decidendi della sentenza impugnata; il ricorso si limitava a richiamare precedenti di legittimità non pertinenti perché riferiti alla simulazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., rilevando che il motivo era del tutto generico: non indicava le norme di legge asseritamente violate, non individuava le statuizioni della sentenza censurate e non esponeva un confronto argomentato tra precetto normativo e decisione impugnata. La Corte ha richiamato il principio di specificità del ricorso per cassazione e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è indicato dalla ricorrente come parametro del motivo, ma la Corte osserva che la censura, così formulata, non soddisfa l'onere di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione puntuale delle norme di legge di cui si lamenta la violazione, l'esame del loro contenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso, cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su violazione o falsa applicazione di legge, il motivo deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con esse.
  • La mera esposizione di richiami giurisprudenziali, specie se non pertinenti alla fattispecie decisa, non integra il requisito di specificità del motivo di ricorso.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a svolgere una ricerca esplorativa officiosa delle norme violate o dei passaggi della decisione censurati, dovendo essere il ricorrente a costruire il necessario confronto critico.
  • La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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