Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24519/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, contestando l’ammissione del proprio credito in via chirografaria anziché con grado fondiario e/o ipotecario per un importo di euro 2.867.167,97. Il curatore fallimentare, costituitosi, aveva chiesto la sospensione del giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c. sostenendo la pregiudizialità di un autonomo giudizio di revocazione, promosso dallo stesso curatore davanti al medesimo Tribunale per ottenere la revoca del decreto di esecutività dello stato passivo, previa contestazione della falsità di documenti relativi all’erogazione del mutuo e all’esistenza di garanzie. Il Tribunale di Cagliari aveva disposto la sospensione. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: 1) nullità del provvedimento per difetto di motivazione e violazione dell’art. 134 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 295 c.p.c. e degli artt. 24, 56 e 98 l.fall., sostenendo che non ricorrevano i presupposti per la sospensione, perché i due procedimenti erano pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario e potevano essere riuniti, anche se soggetti a riti diversi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la sospensione ex art. 295 c.p.c. disposta dal Tribunale, perché quest’ultimo non aveva prima verificato se le due cause, pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario e riconducibili entrambe alle impugnazioni dello stato passivo, potessero essere trattate unitariamente mediante riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c. In presenza di cause connesse nello stesso ufficio, la sospensione per pregiudizialità non è configurabile se la riunione è ancora possibile. La Corte ha quindi ordinato la prosecuzione del giudizio di opposizione allo stato passivo, rimettendo la regolazione delle spese al merito.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione per pregiudizialità non è ammissibile quando le cause connesse pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario e sia ancora possibile la riunione; in tal caso il giudice deve valutare la trattazione unitaria.

  • art. 134 c.p.c.

    È richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento di sospensione, ma la decisione è fondata soprattutto sull’erronea applicazione dell’art. 295 c.p.c.

  • art. 274 c.p.c.

    Se la riunione delle cause è possibile, il giudice deve rimettere la questione al presidente per la valutazione della trattazione congiunta, invece di sospendere il processo.

  • art. 40 c.p.c.

    La diversità di rito non impedisce la riunione, essendo applicabile la disciplina della connessione.

  • art. 98 l.fall.

    Le impugnazioni dello stato passivo seguono il modello camerale previsto dalla legge fallimentare.

  • art. 99 l.fall.

    È richiamato insieme all’art. 98 l.fall. per qualificare le impugnazioni dello stato passivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nella motivazione decisoria.

  • art. 56 l.fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nella motivazione decisoria.

  • Sez. U, n. 21499 del 12.11.2004

    In caso di connessione tra domanda del curatore e domanda del creditore, va privilegiata la trattazione unitaria; solo se impossibile si valuta la sospensione ex art. 295 c.p.c., che comunque riguarda la causa promossa in sede ordinaria.

Massime di principio

  • Quando due cause connesse pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice non può limitarsi a sospendere il processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., ma deve prima verificare se sia ancora possibile la riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c.
  • La sospensione per pregiudizialità è misura residuale: se la trattazione congiunta è praticabile, deve essere preferita rispetto alla sospensione, anche quando i procedimenti siano assoggettati a riti diversi.
  • La diversità di rito non esclude la riunione delle cause connesse, potendo operare la disciplina generale della connessione.
  • Nel sistema delle impugnazioni dello stato passivo, le controversie riconducibili agli artt. 98 e 99 l.fall. possono essere trattate in modo unitario se pendono nello stesso ufficio giudiziario e non sussistono ostacoli processuali insuperabili.
  • La violazione dei criteri che impongono di privilegiare la riunione rispetto alla sospensione può essere sindacata in cassazione anche d’ufficio mediante regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.