Cassazione Civile, Ordinanza n. 17285/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo aveva ottenuto in primo grado il ricalcolo della "quota B" della pensione, chiedendo che per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 non si applicasse il limite giornaliero massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d’appello di Roma aveva confermato l’accoglimento, ritenendo che per la quota B operasse una disciplina nuova e autosufficiente introdotta dal d.lgs. n. 182 del 1997, senza richiamo del tetto retributivo originario. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale retributivo pensionabile dovesse continuare ad applicarsi anche alla quota B. Il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita mancata censura di tutte le rationes decidendi e ha inoltre difeso l’interpretazione favorevole al superamento del limite, anche prospettando profili di illegittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo che il ricorso investisse in radice l’intero percorso argomentativo della sentenza impugnata. Nel merito ha accolto il ricorso dell’INPS, ribadendo il principio già affermato in precedenti conformi: nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31 dicembre 1995 non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato, limite che non è stato abrogato per incompatibilità dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto enunciati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità e del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
Indica la trattazione camerale del ricorso nella disciplina ratione temporis applicabile.
art. 12, settimo comma, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo permane applicabile anche alla quota B della pensione.
art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Non ha abrogato, né espressamente né per incompatibilità, il limite retributivo di cui al d.P.R. n. 1420 del 1971; va letto in continuità con la disciplina previgente.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
È richiamato come modifica del limite originario, ma senza eliminazione del massimale per la quota B.
art. 12 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
Le aliquote di rendimento e i limiti massimi di retribuzione pensionabile sono connessi; il richiamo alla disciplina non consente di separare il comma 1 dal comma 2.
art. 2, comma 22, l. 8 agosto 1995, n. 335
La delega mira alla commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi, ma non impone l’equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo per la quota B.
art. 76 Cost.
L’interpretazione accolta esclude che il mantenimento del tetto retributivo per la quota B ecceda i limiti della delega.
art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate sono ritenute manifestamente infondate.
art. 24 l. 11 marzo 1953, n. 87
Consente il rigetto delle eccezioni di illegittimità costituzionale.
art. 70 Cost.
Richiamato per affermare che la volontà legislativa deve emergere dal testo normativo, non da studi attuariali interni.
art. 12 preleggi
L’interpretazione deve partire dal significato proprio delle parole della legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile per mancata critica di tutte le rationes decidendi solo se resta intatta una autonoma base decisoria idonea da sola a sorreggere il provvedimento; non vi è inammissibilità quando il gravame contesta in radice l’unità minima della decisione.
- Nell’interpretazione di una disciplina previdenziale stratificata nel tempo occorre ricostruire il significato della norma considerando lettera, sistema, evoluzione normativa e assenza di abrogazione espressa; l’abrogazione tacita o per incompatibilità richiede una incompatibilità radicale e non può presumersi.
- Quando il legislatore delegato interviene su un sistema previdenziale speciale, la mancata menzione di un limite preesistente non basta a dimostrarne la soppressione, specie se il testo e la struttura complessiva della riforma presuppongono la permanenza di quel limite.
- La disciplina della retribuzione pensionabile può legittimamente mantenere un massimale anche in presenza di riforme volte alla commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi, purché la scelta resti coerente con la delega e con l’assetto complessivo del sistema previdenziale speciale.
- In materia di previdenza speciale, il controllo di legittimità costituzionale non può tradursi nell’imposizione di soluzioni manipolative al legislatore quando la questione attiene a scelte discrezionali di bilanciamento della spesa e della specialità del regime.
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