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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05444/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione ex art. 263 co. 5 c.p.p. alla richiesta di restituzione dei veicoli di proprietà di TFM s.r.l., sottoposti a sequestro probatorio nell'ambito di indagini su traffico di tabacco. Ha contestato la motivazione del GIP ritenuta insufficiente a dimostrare la necessità del vincolo reale sui beni, sostenendo di essere terza estranea in buona fede e che i mezzi erano nella disponibilità dell'autista dipendente; ha specificamente sostenuto che non sussisteva alcuna necessità probatoria che giustificasse la prosecuzione del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al GIP del Tribunale di Novara. La Corte ha richiamato il principio, consolidato dalle Sezioni Unite, secondo cui ogni provvedimento di sequestro probatorio deve contenere una motivazione adeguata e specifica sulle finalità probatorie perseguite e sul collegamento tra il bene sequestrato e l'accertamento dei fatti, nonché sulle ragioni per cui non siano idonee misure meno gravose. Nel caso concreto il GIP si era limitato ad affermare una mera "elevata verosimiglianza" del collegamento tra beni e reato e ad evocare "approfondimenti tecnici" senza spiegare in che modo i veicoli fossero necessari per l'acquisizione di prova, né perché non si potessero adottare misure alternative; inoltre aveva fatto riferimenti che sarebbero pertinenti solo a un sequestro preventivo. Per tali carenze la decisione è stata annullata e la questione deve essere riesaminata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 263 co. 5 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata in relazione all'opposizione al provvedimento di sequestro probatorio; in questo caso la ricorrente ha proposto opposizione ex art. 263 co.5 contro il provvedimento che aveva mantenuto il vincolo reale sui veicoli

  • art. 253 comma 5 cod. proc. pen.

    Norma citata nella fase di opposizione dalla ricorrente (menzionata nel testo); riguarda profili procedurali di impugnazione dei provvedimenti ablativi e la tutela del terzo

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo; la Corte ha chiarito che finalità di prevenzione o di impedire la disponibilità del bene per evitare ulteriori reati attengono al sequestro preventivo e non al sequestro probatorio

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Principio generale sulla necessità di esposizione concisa delle ragioni giustificative della decisione; la Corte lo richiama per stabilire l'obbligo di motivazione anche nei provvedimenti di sequestro, pur in forma concisa

  • artt. 291-bis e 291-quater T.U.L.D.

    Norme sostanziali relative ai reati collegati al contrabbando e al commercio di tabacco che giustificano le indagini; il sequestro probatorio era stato adottato nell'ambito di contestazioni riferite a tali disposizioni

  • Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma l'indefettibilità della motivazione sulle finalità probatorie anche per il sequestro del corpo del reato: è sempre necessario motivare il concreto scopo probatorio e il collegamento tra bene e accertamento

  • Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013

    Precedente giurisprudenziale che sottolinea come ogni provvedimento di ablazione reale debba essere giustificato dalle finalità previste dalla legge per quella tipologia di sequestro, richiedendo quindi motivazione adeguata sulle esigenze probatorie

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio richiede sempre una motivazione specifica e adeguata sulle finalità probatorie perseguite e sul collegamento tra il bene sequestrato e l'accertamento dei fatti; la generica affermazione di "verosimiglianza" non basta
  • Il giudice deve spiegare perché non sono idonee misure meno invasive (ad es. copia documentale, acquisizione di elementi in altro modo) e perché è necessario mantenere il vincolo reale sul bene
  • Non possono essere invocate finalità tipiche del sequestro preventivo (evitare la reiterazione o l'aggravamento del reato, impedire la disponibilità del bene per commissione di altri reati) per giustificare un sequestro probatorio
  • Un terzo di buona fede (proprietario estraneo all'illecito) può ottenere la restituzione del bene qualora sia dimostrata l'assenza di necessità probatoria o l'esaurimento delle operazioni investigative senza giustificazione per la prosecuzione del vincolo
  • La carenza motivazionale del provvedimento di sequestro comporta l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà valutare e motivare le esigenze probatorie concrete

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