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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3962/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per omesso versamento di ritenute ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 per l'anno 2014 per un importo complessivo di € 395.962,10. Il ricorrente, tramite il difensore, ha sostenuto: 1) la crisi di liquidità della società Fontegrafica s.r.l. non imputabile all'imputato e quindi idonea ad escludere l'imputabilità dell'omesso versamento; 2) l'assenza dell'elemento soggettivo doloso in quanto il ricorrente avrebbe posto in essere iniziative (conferimenti, piano di rateazione con l'Agenzia delle Entrate) dirette a fronteggiare la crisi; 3) l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 4) l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. (riparazione o ravvedimento operoso); 5) vizi relativi alla confisca per equivalente rispetto alle somme oggetto di piano di rateazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati i motivi. In sintesi: la fattispecie ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 è integrata dal mancato versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione o dalla dichiarazione alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; il dolo è provato dalla disponibilità e dall'impiego delle somme in altri scopi aziendali. La crisi di liquidità non esclude la responsabilità se imputabile all'imprenditore o se non provata l'impossibilità assoluta di reperire risorse mediante ogni azione possibile anteriore alla scadenza dell'obbligo. Le iniziative poste in essere (conferimenti, piano di rateazione) sono successive alla consumazione del reato e quindi irrilevanti ai fini dell'esclusione del dolo; l'estinzione integrale del debito dopo il fatto, prima dell'apertura del dibattimento, è prevista come causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 ma non risultava realizzata nel caso concreto. L'art. 131-bis c.p. non è applicabile perché l'importo omesso (€ 395.962,10) supera di molto la soglia prevista (€ 150.000) e non è «vicinissimo» ad essa. L'attenuante di cui all'art. 62, n.6 c.p. non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie considerata. Quanto alla confisca per equivalente, la Corte ha confermato la misura: la confisca può essere disposta anche se esiste un impegno di rateazione, ma la sua esecutività è sospesa rispetto alle somme oggetto dell'impegno e produrrà effetti in caso di inadempimento del piano di rateazione. Conseguenza pratica: confermata la condanna di primo grado (pena 2 mesi e 20 giorni di reclusione, concesse le attenuanti generiche e sospensione condizionale), confermato il regime di confisca subordinata all'adempimento del piano di pagamento.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    Punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione o dalla dichiarazione quando eccedono €150.000 per periodo d'imposta; reato istantaneo che si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta; è richiesto il dolo generico (consapevolezza e volontà di non versare le somme disponibili); l'impiego delle somme in altri scopi aziendali prova il dolo.

  • art. 4 d.P.R. n. 322/1998 (certificazione unica e modello 770)

    Regola gli obblighi del sostituto d'imposta (rilascio CU entro il 31 marzo e trasmissione telematica entro i termini; presentazione del mod. 770), ossia le fonti documentali da cui derivano le ritenute dovute e il termine entro cui si verifica l'omissione penalmente rilevante.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto applicabile solo se l'offesa è davvero esigua considerati i profili dell'art. 133 c.p.; non è applicabile quando l'omissione superi di molto la soglia di rilevanza penale e le condotte posteriori al reato (es. rateazione, pagamenti) non sono rilevanti ai fini della tenuità.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Contiene due fattispecie attenuanti (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) con sfere applicative autonome; il parziale risarcimento post delictum non è automaticamente valutabile come ravvedimento quando non realizzata la riparazione integrale.

  • art. 12-bis, comma 2 d.lgs. 74/2000

    La confisca (diretta o di valore) non "opera" per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario, ma la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che la confisca può essere disposta anche in presenza di impegno rateale e produce i suoi effetti solo in caso di mancato pagamento delle somme impegnate.

  • art. 13, comma 1 d.lgs. 74/2000

    Prevede la non punibilità qualora, dopo la commissione del reato, ma prima dell'apertura del dibattimento, il debito tributario sia estinto nel suo complesso; tale estinzione non era realizzata nel caso di specie.

  • art. 45, 46, 51 e 54 cod. pen. (principi su forza maggiore e costrizione)

    La forza maggiore o cause di giustificazione sono valutate restrittivamente: la semplice difficoltà economica non integra forza maggiore penalmente rilevante; la causa esimente richiede eventi imponderabili, imprevedibili e assolutamente indipendenti dalla volontà dell'agente; misure giudiziali che impediscano il pagamento devono essere anteriori alla scadenza dell'obbligo per incidere sulla responsabilità.

Massime di principio

  • L'omesso versamento di ritenute certificate integra il reato all'atto della scadenza della dichiarazione annuale: la disponibilità e l'impiego delle somme in altri scopi dimostrano il dolo generico.
  • La crisi di liquidità può costituire motivo di esclusione della responsabilità solo se non imputabile all'imprenditore, provata concretamente e se il contribuente ha dimostrato di aver posto in essere, prima della scadenza dell'obbligo, tutte le misure idonee per reperire le risorse (anche sacrificando il proprio patrimonio).
  • Le iniziative poste in essere dopo la scadenza dell'obbligo (conferimenti, accordi rateali, pagamenti parziali) sono in genere irrilevanti ai fini dell'esclusione del dolo, se non atte a estinguere integralmente il debito prima dell'apertura del dibattimento (solo in tal caso rileva la non punibilità ex art. 13 d.lgs.74/2000).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) si applica con rigore: l'ammontare dell'omissione deve essere molto prossimo alla soglia prevista e la valutazione non può fondarsi su comportamenti successivi al reato.
  • Le attenuanti di cui all'art. 62, n.6 c.p. hanno ambiti autonomi (riparazione totale vs ravvedimento operoso) e non sono automaticamente cumulabili tramite un mero parziale pagamento post delictum.
  • La confisca può essere disposta anche in presenza di un impegno di rateazione, ma la sua efficacia concreta è subordinata all'adempimento del piano: la misura produca effetti in caso di inadempimento.

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